La Corte Ue: autorizza l’utilizzo del regime del margine per la vendita di pezzi ricambi auto
La controversia, giunta a sentenza il 18 gennaio 2016 , si è dipanata sulla interpretazione dell’art. 311, parag 1, punto 1, della Direttiva UE N. 112 del 2006 in materia di IVA E MARGINE IN RIGUARDO ALLA VENDITA DI AUTO E AI PEZZI DI RICAMBIO.
Data della sentenza
18 gennaio 2017
Numero della causa
C-471/2015
Nome delle parti
Sjelle Autogenbrug I/S
contro
Skatteministeriet
La CAUSA EUROPEA che ha investito la Corte di giustizia dell’Unione europea riguardata una azienda che compravendeva pezzi di ricambio per automobili la cui attività principale consisteva nella commercializzazione di rimcabi usati di automobili, e l’Amministrazione fiscale della Danimarca, in ordine all’ applicabilità del regime del margine per la cessione dei pezzi di ricambi auto residuati da automobili fuori uso o rottamate.
L’acquisto delle auto vecchie da parte dell’impresa danese delle automobili fuori uso veniva effettuato presso privati.
Quindi tali privati non applicano l’IVA sulla vendita. Nella sua decisione il giudice europeo ha affermato che la controversia sottoposta alla Corte Ue riguardava soltanto la mera qualificazione di pezzi usati provenienti da veicoli che la stessa impresa ha acquistato da privati.
La demolizione di un auto fuori uso dà diritto a un contributo di rottamazione versato dal ministero dell’Ambiente e all’ultimo proprietario del veicolo iscritto nel registro nazionale dei veicoli. La finalità di tale regime è quella di incentivare i proprietari a garantire che il veicolo venga rottamato. La riscossione del contributo di rottamazione spetta ai proprietari di tali veicoli, e non più all’impresa.
Di conseguenza le auto acquistate in regime del margine (se fossero state vendute avrebbero applicato il regime del margine). Il fatto che siano inutilizzabili i conseguenti pezzi di ricambio possono rientrare nella successiva cessione del singolo pezzo di ricambio nello stesso regime del margine.