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Principio di cassa gabbia fiscale con errore nelle rimanenze finali.

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#pinomerola

Dal primo gennaio 2017 è entrato in vigore il regime di cassa per le contabilità c.d. semplificate. Una gabbia fiscale incomprensibile.

Le cosiddette imprese minori che dal 2017 continueranno a tenere la contabilità in regime semplificato saranno soggette a determinare il reddito secondo il principio di cassa invece che di competenza. Le nuove regole (vera e propria gabbia fiscale peraltro incomprensibile a fini anti-evasione) impongono di determinare il reddito imponibile in base all’anno in cui si è avuto la manifestazione finanziaria del pagamento delle spese o dell’incasso dei proventi.

Questo crea non pochi i problemi operativi che faranno esplodere gli studi commerciali, in primis per il trattamento delle rimanenze di merci al 31-12-2016, da imputare all’1-1-2017 e poi da ristornare a pareggio.

Giusto, intanto, sarebbe rendere opzionale il principio di cassa rispetto a quello di competenza,

Ma l’imputazione delle rimanenze è da correggere in quanto potrebbe rendere indeducibile buona parte dei costi sostenuti per l’acquisto di merci poi rimaste in magazzino …

Le PROCEDURE per il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa  (in ossequi all’articolo 1 co. 9).

Intanto per evitare duplicazioni di imposizione o carenze  “viene stabilito che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base al regime di «provenienza», non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi, cioè di quelli in cui viene adottato il nuovo regime (di «arrivo»).

Per quanto riguarda le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2016 (comma 18) è stato previsto che il reddito del periodo di imposta in cui si applica il criterio di cassa  (2017) deve essere diminuito del valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente (2016) secondo il principio di competenza.

I problemi sorgono se le rimanenze finali 2016 superano il reddito del primo esercizio «seguendo il principio di cassa», si avrà perdita e pure considerevole.

E tale perdita, bontà loro, derivando da una contabilità in regime semplificato è compensabile con altri eventuali redditi dello stesso periodo d’imposta, ma il residuo non coperto  non sarà riportabile nell’anno successivo, e quindi sarà perduta per sempre e non più riportabile.

In pratica gli acquisti di merci del 2016 che restano in magazzino, alla fine del 2017 vengono cancellati non potendo più dedurli ….

Attendiamo con pazienza la correzione di un errore madornale.


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