Riforma terzo settore: operativa dal 2016. Contabilità simile alle società

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Riforma del terzo settore: Contabilità e controllo assimilabile alle società commerciali. Ciò anche ai fini dell’agevolazione del 5 per mille.
In sintesi dall’anno 2016 occorre:
1) Redigere bilancio nelle forme delle società commerciali;
2) Pubblicare il bilancio sul sito internet ufficiale;
3) Rendicontare l’utilizzo del 5% mille in quali attività sono stati impiegati i fondi di stato e pubblicazione sul sito;
4) Nomina di sindaco revisore.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18.06.2016, la legge 6.06.2016 n. 141, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante la Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per il disciplinare del servizio civile universale.

Con la nuova legge, Il Terzo settore viene definito come il complesso degli enti non pubblici costituiti allo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, i quali senza finalità lucrative, esercitano attività di promozione e realizzazione di scopi di interesse generale e collettivo mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

La delega approvata ha lo scopo di  revisionare la disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni e in generale del terzo settore, da attuare in ossequio ai  principi e criteri direttivi:

  • semplificazione e revisione del procedimento atto al riconoscimento della personalità giuridica degli enti del terzo settore;
  • determinazione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi delle onlus e enti non lucrativi;
  • previsione di ottemperanza a obblighi di trasparenza e informazione dell’attività svolta e della destinazione dei fondi delle attività del terzo settore, anche con pubblicità telematica dei bilanci attraverso la loro pubblicazione nel sito internet istituzionale;
  • adeguamento disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche;
  • rispetto dei diritti degli associati;
  • applicazione delle norme del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici (di cui ai titoli V e VI del libro V) in quanto compatibili per le associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa;
  • regolamentazione del procedimento di trasformazione diretta e fusione tra associazioni e fondazioni, in ottemperanza al principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi come introdotto dalla riforma del diritto societario.

I decreti delegati sono deputati a riformare il terzo settore nei seguenti punti:

  • individuare i settori in cui può essere svolta attività d’impresa nell’ambito delle attività istituzionale;
  • prevedere forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalenza della destinazione degli utili  ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale non lucrativo;
  • prevedere il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
  • prevedere l’obbligo di redigere il bilancio;
  • coordinare la disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

Si precisa peraltro che:

  • nel Terzo settore non rientrano le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche;
  • le disposizioni della legge e dei decreti attuativi non si applicano alle fondazioni bancarie.

STUDIO MEROLA

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