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Ristrutturazioni e riqualificazione energetica anche nel 2017 al 50%.

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#pinomerola

In finanziaria 2017 (l. 232 2016) prevista la regolamentazione per l’anno 2017 delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili collegati a una ristrutturazione. La finanziaria 2017 ha deciso la proroga a tutto il 31 12 2017 delle detrazioni edilizie, ossia quelle che includono le ristrutturazioni edilizie agevolate sempre al 50% delle spese sostenute, gli interventi volti al risparmio energetico «qualificato» degli edifici (installazione di pannelli solari, caldaie, pompe di calore, scaldaacqua, cappotti, coperture e infissi, riqualificazione energetica generale di edifici, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione) che giovano della detrazione pari al 65%, per i quali vi è sempre bisogno della comunicazione ENEA.

Discorso particolare è stato previsto per gli interventi anti-sismici proprio per gli eventi drammatici accaduti nell’anno appena trascorso.

Detrazioni fiscali straordinarie per eventi sismici, commi 2-3 dell’art. 1 l. 232/2016. In particolare:

  • la detrazione fiscale del 50% sulle spese per le misure antisismiche previste a regime dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del Testo Unico sui Redditi – TUIR, le cui procedure avranno inizio dal primo gennaio 2017, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale o attività produttive;
  • che aumenta al  70% se si otterrà una riduzione del rischio sismico che permetta il passaggio dell’immobile ad una classe di rischio sismico inferiore a quello esistente;
  • elevata al  75% delle spese sostenute per la ristrutturazione, se oltre alla riduzione della classe di rischio dell’immobile,  queste sono realizzate su parti condominiali (comma 1-quinquies);
  • elevata all’80% se si riducono due classi di rischio;
  • elevato all’85% se, oltre alla doppia riduzione della classe di rischio dell’immobile ristrutturato, gli interventi sono realizzati su edifici condominiali.

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