Martedi 27 dicembre 2016 scade il termine per pagare l’acconto IVA da imputare all’anno 2016.
Chi è tenuto a pagare l’acconto IVA!
Chiariamo subito che l’acconto IVA 2016, è da pagare per il mese di dicembre 2016 o per l’ultimo trimestre 2016, visto che per gli altri mesi e trimestri …il debito, eventualmente dovuto, va pagato o dovuto per il 16 del mese successivo a quello di competenza, o entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di competenza per le imprese minime.
L’Erario, per fare cassa, chiede l’IVA in acconto per il 2016 che sarà poi oggetto di conguaglio relativo allo stesso anno 2016, con versamento da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ogni anno di parte dell’IVA A DEBITO PER QUEST’ULTIMA PARTE DI ANNO mentre il conguaglio IVA sarà dovuto al 16 marzo 2017 o traslato in UNICO 2017.
Si ricorda che sono obbligati al versamento dell’acconto IVA 2016:
- I contribuenti mensili che liquidano l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di competenza;
- I contribuenti trimestrali che liquidano e versano l’IVA (se dovuta) entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza.
La determinazione del quantum di acconto IVA 2016, da pagare all’Erario. potrà essere effettuata mediante tre metodi diversi:
ESEMPI:La società Alfa dalla liquidazione di dicembre 2015 aveva un debito IVA (senza considerare acconto eventuale 2015 ) di euro 10.000,00.Con il metodo storico la società Alfa a rigor di legge è tenuta a versare, per acconto Iva 2016, l’88% di tale debito ossia Euro 8.800,00.Ipotesi calcolo analitico 1:se dalla contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto emesse e ricevute dal 1 12 2016 al 20 12 2016 il debito Iva è pari a 12.000,00, si potrà versare tranquillamente l’Iva determinata dal metodo storico ossia euro 8.800,00.Ipotesi calcolo analitico 2:
se dalla contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto emesse e ricevute dal 1 12 2016 al 20 12 2016 il Debito Iva è pari a 4.000,00, inquesto caso sarà conveniente versare 4.000,00 euro anziché 8.800,00 euro.
- Nel passaggio della periodicità della liquidazione IVA, da mensile a trimestrale si applicherà il metodo storico previsto nella misura dell’ 88% dell’IVA A DEBITO degli ultimi 3 mesi del 2015.
- Nel passaggio da trimestrale a mensile invece dovrà essere applicato il metodo storico previsto nella misura dell’88% dell’IVA A DEBITO dell’ultimo trimestre 2015 diviso per 3.
In ogni caso si è obbligati al versamento dell’acconto IVA 2016, se la somma da corrispondere PER COME DETERMINATA sia uguale o superiore ad euro 103,29.
Ai fini del versamento bisognerà utilizzare il modello F24 e il codice tributo 6013 anno 2016, per i contribuenti mensili; oppure 6035 per i contribuenti che liquidano IVA con periodiicà trimestrale
Non sono tenuti al pagamento dell’acconto IVA 2016:
- I soggetti che hanno cessato la propria attività nel corso dell’anno 2016 e non hanno effettuato operazioni nell’anno sopra detto;
- I contribuenti mensili o trimestrali che nel 2015 risultavano a credito di IVA;
- I contribuenti in regime speciale agricolo (art. 34 DPR 633/72);
- I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento e spettacolo (ex art. 74 c 6 del DPR 633/72);
- I contribuenti che nel corso dell’anno 2016 hanno effettuato solo operazioni esenti non imponibili AI FINI IVA.
- I contribuenti il cui acconto da versare non sia superiore ad euro 103,29.
Articolo a cura di G.A.Merola – tax consulting.