Coloro che da domani avranno intenzione di aderire alla definizione agevolata dei ruoli Equitalia (mediante il decreto rottamazione) non pagati e ancora in carico agli agenti della riscossione (rottamazione cartelle) notificati dal 2000 al 31-12-2015 (o in corso di pagamento rateale) potrà farlo avendo in possesso i numeri delle cartelle o degli avvisi di intimazione, in quanto nel modello disponibile sul sito di Equitalia è necessario indicare specificamente il numero della cartella o dell’avviso da rottamare.
L’istanza di rottamazione – modello DA1 – si potrà scaricare dal sito di Equitalia (cliccando qui) o ritirato fisicamente presso una delle sedi territoriali di Equitalia.
Il termine ultimo per produrre istanza di rottamazione è fissato al 23 gennaio 2017, ossia 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di soppressione di Equitalia. La presentazione del modello potrà essere effettuata tramite mail o posta elettronica certificata alla propria Direzione regionale di Equitalia, oppure presentato manualmente allo sportello. In questo link è possibile trovare gli indirizzi di posta elettronica ufficiali.
Nel modello istanza di rottamazione cartelle denominato DA1 il debitore dovrà specificare oltre alle cartelle che intende rottamare anche in quante rate vuole pagare il ruolo ridotto, senza sanzioni e interessi di mora.
Ancora oggi non si conosce la possibilità temporale di rateazione, prima stabilita in sole quattro rate, ma a quanto pare oggetto oggi di work in progress proprio per evitare che dopo la rottamazione non si incassi il recuperato per difficoltà finanziare del contribuente.
La procedura di rottamazione consente di pagare esclusivamente gli importi delle cartelle che riflettono il debito erariale o contributivo ceduto a Equitalia dall’Agenzia delle Entrate, Inps, ecc., oppure ad altri agenti della riscossione per i comuni che non utilizzavano Equitalia, ad esclusione di sanzioni e interessi di mora.
L’importo esatto da corrispondere all’atto dell’istanza al momento è solo prevedibile, in quanto Equitalia – in attività salvo proroghe fino al 30 giugno 2016 – avrà tempo fino al 24 aprile 2017 per inviare al contribuente l’importo esatto da pagare.
Il pagamento potrà essere effettuato con addebito rid in conto corrente o tramite i classici bolletini postali.
L’insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola rata dell’ eventuale dilazione concessa per la rottamazione fa decadere dalla rottamazione stessa e riprendono a decorrere i termini prescrizionali e le procedure esecutive per l’intero carico iscritto a ruolo.