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Deduzione ritenute d’acconto senza certificazione.

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Il contribuente che non riceve dai committenti “le certificazioni delle ritenute d’acconto” subite, potrà comunque scomputarle in UNICO, quando sia in possesso della documentazione che provi l’effettiva “trattenuta” esposta in parcella. (Risoluzione 68/e/2009 Agenzia delle Entrate).

§ 1. L’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto alla detrazione anche in assenza di certificazione.

La risoluzione n. 68/E dell’Agenzia delle Entrate, del 19 Marzo 2009, ha fatto chiarezza sul diritto allo deduzione delle “ritenute d’acconto” subite sui redditi di lavoro autonomo e d’impresa (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n.600/73) «in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta». La circolare rappresenta che l’articolo 36-ter comma 2 lettera a) del DPR 600/73, prevede, che in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria «possano escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto che non risultino da “certificazioni delle ritenute” richieste ai contribuenti».

Aggiunge l’Agenzia nella risoluzione, che in tal senso, la locuzione «certificazioni delle ritenute richieste ai contribuenti» sia da intepretare in modo più ampio rispetto alla dizione letterale, e quindi non solo in riferimento alle certificazioni delle ritenute d’acconto rilasciate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 4, co.6-bis e 6-ter del D.P.R. 322/1998.

§ 2. Normativa.

L’articolo 36-ter comma 2 lettera a) del DPR 600/73, prevede, che in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria «possano escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto che non risultino da certificazioni richieste ai contribuenti».

§ 3. Effetti pratici della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Tale chiarimento è molto utile quando il contribuente (di solito un professionista) non abbia ricevuto “la certificazione” delle ritenute d’acconto subite.

Quando il contribuente non riceve “la certificazione” dal sostituto d’imposta, l’Agenzia, con la risoluzione in commento, ritiene, che il contribuente abbia comunque diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto subite, quando sia in grado di documentare di aver effettivamente subito la trattenuta, e quindi, a tal fine, poter esibire all’Agenzia delle Entrate:

  • La fattura/parcella emessa nei confronti del committente sostituto d’imposta;
  • Il documento bancario (assegno o bonifico) utile a provare l’effettivo compenso ricevuto al netto della ritenuta (risultante dalla fattura o parcella);
  • Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta sotto la propria responsabilità, in cui il contribuente certifichi che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a quella determinata fattura/parcella e che questa sia stata regolarmente contabilizzata.

Nei controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. 600/73, riguardanti i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, tale dichiarazione sostitutiva, allegata alla parcella e alla documentazione bancaria da cui risulti di aver ricevuto il pagamento del netto a pagare, riveste valore probatorio equivalente a quello della certificazione delle ritenute d’acconto rilasciate dal sostituto d’imposta.

Giuseppe Merola

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