Esenzione Iva nelle attività sportive e di educazione fisica

0
50

Esenzione Iva: ne hanno diritto le associazioni no-profit a livello sportivo o educativo

La Corte di giustizia Europea è stata investita del compito di decidere rispetto alla legittima esenzione Iva in certe circostanze di applicazione della pratica dello sport e delle attività di educazione fisica. In Nederland, dove le attività nautiche sono particolarmente sviluppate e praticate da molte persone, un’associazione che si occupa di noleggio di ormeggi e deposito di barche ad uso e beneficio dei soci di associazioni no profit, ha beneficiato dell’esenzione Iva in quanto, coerentemente con la normativa Europea, si è riconosciuto che la sua attività rientra nella fattispecie di attività di promozione sportiva e di educazione fisica, pertanto in pieno diritto di esenzione Iva. Non è stato dello stesso avviso il Consiglio Europeo che è ricorso alla Corte di giustizia affinché ci fosse una pronuncia e un’univoca interpretazione delle norme e dei principi che regolano la materia. La Corte di giustizia si è dunque pronunciata in materia, con sentenza C-22/15 del 25 febbraio 2016.

La Corte, dunque, ha stabilito che in generale, l’esenzione Iva deve avere alla base due principi fondamentali: il primo è che il soggetto che viene esentato sia un’organizzazione no- profit che si occupi dello sviluppo e pratica di attività sportive e di educazione fisica; il secondo principio è che l’esenzione Iva non può rappresentare vantaggio economico a discapito di altre realtà che operano analogamente assoggettate all’Iva, perché rappresenterebbe un illecito vantaggio a discapito della libera e corretta concorrenza. Nella fattispecie del caso Olandese che ha acceso la diatriba, la società no-profit che è raggiunto l’esenzione Iva, non necessariamente opera nella pratica dello sport in quanto, noleggiando ormeggi, nulla toglie che chi noleggia ne usufruisca par stare fermo con la barca sul posto e questo non costituisce certo attività sportiva, configurandosi, quindi, come illecita concorrenza verso chi opera comunque nel noleggio degli ormeggi assoggettandosi correttamente all’Iva. Il Regno dei Paesi Bassi dovrà, quindi, uniformarsi alla giusta norma, nello spirito dei principi che consentono l’esenzione dal pagamento dell’Iva in questo specifico settore.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui