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NUOVE REGOLE CONTANTE E OBBLIGHI POS

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#pinomerola

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

I pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 2.999,99 €

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati

Cosa si intende per “operazione frazionata”?

Quando, attraverso più operazioni singolarmente inferiori al limite previsto, viene posta in essere un’operazione unitaria di valore pari o superiore ai limiti stabiliti.

MA

È possibile effettuare il pagamento di importo complessivo pari superiore a 3.000 € in rate inferiori al limite previsto quando il frazionamento:
 è connaturato all’operazione stessa;
 è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.

ATTENZIONE! L’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.

Il nuovo limite dei 3.000 euro per i pagamenti in contanti
La disciplina in tema di circolazione del contante è stata introdotta non soltanto per contrastare il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, ma anche per limitare l’evasione fiscale, garantendo una maggiore trasparenza negli scambi.
Tuttavia in Italia, nonostante il precedente limite dei 1.000 euro, i pagamenti continuavano ad avvenire prevalentemente in contanti, ed inoltre la maggiore trasparenza non ha posto un freno all’evasione fiscale.
Ecco il motivo per il quale, con la Legge di stabilità 2016 si è ritenuto opportuno innalzare il limite per la circolazione del contante, portandolo ad euro 3.000 dal 1° gennaio 2016.
In questo modo la disciplina nazionale è stata allineata a quella degli altri Stati europei.
Fino al 31.12.2015: Limite per la circolazione del contante  999 euro

Legge di stabilità 2016

Limite alla circolazione del contante (dal 1° gennaio 2016): 2.999 euro

Le altre disposizioni oggetto di modifica:
Con la legge di stabilità 2014 era stato stabilito che i canoni di locazione di unità abitative dovessero essere pagati con strumenti tracciabili, qualsiasi fosse l’importo (sebbene fossero sanzionate soltanto le transazioni di importo superiore ad euro 999,99).
Con la legge di stabilità 2016 è stata prevista l’abrogazione della disposizione in oggetto.
L’articolo 32bis del D.l. n.133/2014 aveva introdotto il divieto, per tutti gli operatori della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento ad un contratto di trasporto, indipendentemente dall’importo delle stesse (senza tuttavia prevedere specifiche sanzioni). Anche per questa norma è stata prevista l’abrogazione.

ATTENZIONE!
Rimane fermo il limite dei 1.000 euro:
 Per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (c.d. “money transfer”)
 Per gli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Pertanto le pensioni di importo pari o superiore a 1.000 euro continueranno a dover essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili
 Per gli assegni bancari e postali emessi senza clausola di non trasferibilità.
Pertanto, come in passato, gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

I micro-pagamenti con carta di credito
Come noto, già dallo scorso 30 giugno 2014 è stato previsto l’obbligo, per imprenditori e professionisti, di accettare pagamenti di importi superiori a 30 euro con carte di debito.
Dal 30 giugno 2014

Obbligo, per professionisti e imprenditori, di accettare i pagamenti con carte di debito di importo superiore a 30 euro

MA

Non sono mai state previste specifiche sanzioni

Ad oggi, il professionista o l’imprenditore che non rispetta l’obbligo rischia soltanto la mora del creditore ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile.
In linea di massima, la mora del creditore impedisce a quest’ultimo di richiedere il pagamento degli interessi nel caso di tardivo pagamento, e consente altresì al debitore di chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per la corresponsione degli importi.

NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ 2016
 Viene eliminata la soglia dei 30 euro al di sotto della quale gli esercenti possono ancora rifiutare i pagamenti con carte di debito: potranno quindi essere pagati tramite carte di credito/debito anche importi al di sotto dei 5 euro, quali il giornale e il caffè.
L’obbligo del Pos non troverà applicazione soltanto nel caso in cui si configurino oggettive “impossibilità tecniche”.
 Dal 1° luglio 2016 la carta di credito potrà essere utilizzata per il pagamento del parcheggio.
 Viene previsto che successivi decreti attuativi definiscano delle specifiche sanzioni irrogabili nel caso di violazione delle disposizioni.
 Mentre in passato l’obbligo era limitato alle carte di debito, la nuova previsione viene estesa anche alle carte di credito.
 Viene prevista una stretta alle commissioni bancarie. Entro il mese di aprile 2016, i gestori delle carte di pagamento dovranno infatti definire le regole e le misure contrattuali per i micropagamenti. Dovranno inoltre essere fissate le commissioni, le quali dovranno essere proporzionali ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori dei servizi di pagamento.

CHECK LIST
CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE: LIMITI

Intestazione Studio

Spett.le Cliente,

nella quotidiana gestione aziendale risulta necessario prestare attenzione alle disposizioni in tema di circolazione del contante.

Dall’anno 2016 il limite è stato innalzato ad euro 3.000, ma risulta in ogni caso necessario Nuovo limite per la circolazione del contante: 2.999 euro
Legge di stabilità 2016
continuare a rispettare le disposizioni previste, in quanto non sono stati eliminati né gli obblighi né le sanzioni.

L’innalzamento della soglia non elimina le disposizioni attualmente
in essere né le sanzioni previste!

Per questo le indichiamo di seguito le principali casistiche, chiedendole di contattarci per eventuali chiarimenti laddove si dovesse prospettare, nella sua realtà, uno dei richiamati casi.

Attenzione!
Qualora uno dei prospettati casi si fosse già verificato potrebbe essere irrogata una sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3.000 euro (15.000 euro per importi superiori ad euro 50.000).
Il professionista, venuto a conoscenza della violazione, è obbligato, per legge, a comunicarla alle autorità preposte, pena l’applicazione, in suo capo, della sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3.000 euro.

CASISTICHE E’ UN CASO CHE POTREBBE PROSPETTARSI IN FUTURO? PERCHÉ È IMPORTANTE CONTATTARE IL CONSULENTE?
Sono socio di una snc. Intendo prelevare 3.500 euro dalle casse della società per mie esigenze personali. □ SI
□ NO Nel caso prospettato si stanno violando le disposizioni in tema di circolazione del contante. La società e il socio sono infatti due soggetti diversi, e, quindi, il trasferimento deve avvenire con strumenti di pagamento tracciabili.
Diverso è invece il caso in cui l’impeditore individuale apporti/prelevi contanti nelle casse della sua azienda: l’imprenditore e l’impresa non configurano infatti soggetti distinti.
Sono un imprenditore. Mio fratello ha necessità di 3.500 euro in contanti, che intendo prestargli. Il prestito non sarebbe effettuato nell’ambito dell’attività imprenditoriale, ma riguarderebbe la sfera personale. □ SI
□ NO Le disposizioni in tema di circolazione del contante non trovano applicazione soltanto nell’ambito dell’attività d’impresa. Anche un prestito ad amici o parenti, pertanto, deve essere effettuato con strumenti di pagamento tracciabili.
L’amministratore della Srl ha effettuato un viaggio in Cina, sostenendo spese di importo pari a 4.000 euro. In considerazione del fatto che le singole spese sono di importo inferiore al limite previsto vorremmo effettuare il rimborso in contanti. □ SI
□ NO A fronte della nota spese indicante l’importo di euro 4.000 è necessario procedere al versamento con strumenti di pagamento tracciabili. E’ irrilevante il fatto che i singoli pagamenti siano inferiori alla soglia prevista.
Vantiamo un credito verso un cliente per euro 5.000. Il cliente ci comunica che è disposto a saldarlo soltanto in contanti. Intendiamo accettare perché si tratta dell’unico modo per riscuotere gli importi □ SI
□ NO In caso di transazioni di importo superiore al limite previsto sono sanzionabili entrambe le parti, indipendentemente dai motivi che le hanno indotte ad accettare il pagamento.
Vantiamo un credito verso un cliente per euro 4.000. Gli accordi contrattuali prevedevano il pagamento entro 30 giorni mediante bonifico bancario.
40 giorni dopo ci hanno invece comunicato che vorrebbero pagare in contanti (in due rate da 2.000 euro ognuna). Vorremmo accettare. □ SI
□ NO In linea di massima le fatture possono essere pagate ratealmente in contanti se ciò è connaturato all’operazione stessa o è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
È quindi necessario che le parti stipulino un preventivo accordo scritto per i versamenti rateali (o annotino tale volontà in fattura).
Alfa Srl è interamente controllata da Beta Srl . Beta Srl intende concedere un finanziamento ad Alfa di importo pari a 5.000 euro in contanti. □ SI
□ NO Il fatto che le società appartengano allo stesso gruppo non consente alle stesse di effettuare trasferimenti in contanti di importo superiore al limite previsto.
La nostra società intende pagare uno stipendio di importo pari a 4.000 euro in due tranches: una di importo pari a 2.500 euro entro il 15 del mese, l’altra, pari ad euro 1.500 nella seconda metà del mese. Entrambe le rate sarebbero pagate in contanti. □ SI
□ NO Il pagamento dello stipendio in più tranches in contanti è ammesso solo se:
o è stato stipulato un accordo scritto tra e parti, di data antecedente al pagamento e conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa di categoria,
o risulti che l’elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro
Ogni mese il socio della società intende versare euro 500 nelle casse della società, in quanto la stessa necessita di disponibilità liquide. A fine anno i versamenti ammonterebbero ad euro 6.000. □ SI
□ NO In questi casi è sempre consigliabile formalizzare la volontà del socio mediante apposita delibera assembleare, in quanto si potrebbe trattare di un’operazione artificiosamente frazionata.

Sono invece ammessi:
 Prelevamenti/versamenti in contanti presso gli sportelli bancari/postali di importo superiore alla soglia prevista (l’operazione avviene infatti nei confronti di un intermediario abilitato)
 I pagamenti rateali, anche se di importo complessivo superiore alla soglia, se la rateizzazione rappresenta il frutto di un preventivo accordo tra le parti, formalizzato in un apposito documento o direttamente in fattura.
 Il pagamento dell’acconto in contanti fino alla soglia prevista, e del saldo con strumenti di pagamento tracciabili.

DA SAPERE
Nuovi limiti all’uso del contante
e utilizzo del POS a più ampio raggio

di Saverio Cinieri – tratto da “IPSOA – IL QUOTIDIANO”

Sale da 1.000 a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore ma si estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono le principali novità, in materia contante e moneta elettronica contenuti del DDL di stabilità 2016 ormai in dirittura di arrivo.
Sale da 1.000 a 3.000 euro il limite all’uso del contante, ma scende da 30 a 5 euro ed anche meno, l’uso delle carte di credito, di debito e prepagate nei pagamenti.
Sono queste, in sintesi, le novità del pacchetto “uso del contante e pagamenti elettronici” introdotte con la Legge di Stabilità 2016.

Limiti all’uso del contante
Come appena accennato, il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore passa da 1.000 a 3.000.
Si ricorda che l’intervento modifica l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. disciplina antiriciclaggio).

Sono inoltre eliminati:
– l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità;
– l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.

Inoltre, con una modifica all’art. 49, comma 1-bis, del medesimo D.Lgs. n. 231/ 2007, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.

L’attività di cambiavalute è regolata dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010, (Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) e riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro.

La relazione illustrativa afferma che detto innalzamento è stato effettuato per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, che, come accennato sopra, a sua volta è stato modificato dalla Legge di stabilità.
Si segnala, da ultimo, che, in sede di iter parlamentare, è stato ripristinato il tetto di mille euro nell’uso del contante per i money transfer.

Obbligo dei pagamenti con il POS
Più complessa e delicata è la questione relativa ai pagamenti mediante POS (Point of Sale).
Si ricorda che i commercianti e gli esercenti arti e professioni hanno l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (art. 15, comma 4 D.L. n. 179/2012).
La norma, in vigore dal 30 giugno 2014 (proroga disposta dal termine originario fissato al 1° gennaio 2014 con l’art. 9, comma 15-bis del D.L. n. 150/2013), è stata resa operativa con il D.M. 24 gennaio 2014.

Con questo decreto è stato confermato che l’obbligo riguardate sia le imprese che i professionisti, consiste nell’accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per importi superiore a trenta euro, per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
È stato anche previsto che, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo valeva limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei commercianti e professionisti il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento era superiore a duecentomila euro.
Inoltre, con un successivo decreto (mai emanato) sarebbe stato possibile individuare nuove soglie e nuovi limiti di fatturato oltre che disporre di nuovi obblighi.

La norma, però, sin dalla sua nascita ha generato molti dubbi applicativi, soprattutto in merito alla natura dell’obbligo introdotto (si tratta di un obbligo giuridico a carico di imprese e professionisti o semplicemente un onere per gli stessi?) e al conseguente impianto sanzionatorio, di fatto inesistente.
Su tali dubbi si sono espressi molti commentatori, anche istituzionali.
Secondo il Consiglio nazionale forense (circolare 20 maggio 2014, n. 10-C-2014), “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.
In altre parole, secondo gli avvocati, “salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d.lgs. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento.
Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.

In definitiva, la norma introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito.
Ne deriva che nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.
Alle stesse conclusioni sono giunti i consulenti del lavoro (circolare n. 12/2014) secondo cui, quindi, la normativa vigente dunque non obbliga di fatto i professionisti all’’installazione del POS; bensì consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all’importo di 30 euro. E la conferma a tale interpretazione è venuta anche a livello istituzionale con l’interrogazione parlamentare n. 5-02936 dell’11 giugno 2014.
In questo incerto quadro legislativo, interviene ora la Legge di stabilità, dando nuovo impulso alla questione. Infatti, si estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.
Con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall’articolo 15 del D.L. n. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Infine, viene esteso, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

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