La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’assoggettabilità e ritenuta di somme versate dalla datrice di lavoro
La Corte di Cassazione si è pronunciata a riguardo di una discussione relativa all’assoggettabilità e ritenuta di somme versate dalla datrice di lavoro a titolo di risarcimento del danno per rischio radiologico. Questo quanto emesso dalla stessa Corte di Cassazione sull’indennità di rischio al lavoratore nell’ordinanza dello scorso 11 dicembre. La cosa era stata sottolineata dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva tirato le somme della questione testate dal Tribunale Amministrativo a titolo di ristoro e che porta rischio a tutti quei lavoratori che sono a contatto con esposizioni a fonti radiologiche.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato un ricorso in Cassazione sostenendo che le somme erano state percepite a titolo di indennità sostitutiva del congedo non goduto per riposo compensativo e che avevano le stesse somme identico valore. La regola generale secondo queste somme siano tassabili corrisponde dalla dipendenza di lavoro con il rapporto alla professione. Il contratto di lavoro collettivo, avevano istituito questa indennità a tutti quelli che riferivano a salari al lordo, lasciando così capire che sugli importi ricevuti, si doveva effettuare la ritenuta d’imposta. La Corte di Cassazione ha ritenuto queste cose infondate da parte della stessa Agenzia delle Entrate.