Trattamenti fiscali, con l’avvicinarsi delle feste natalizie clienti omaggiati
Trattamenti fiscali, ecco tutte le novità e gli omaggi ai clienti per le feste natalizie. In occasione del Natale è classico qualche omaggio ai propri clienti da parte delle imprese e dei professionisti. L’articolo 30 della Costituzione Italiana entrato in vigore il 13 dicembre dello scorso anno, recita che tutti gli omaggi natalizi sono stati interessati da un’importante novità a vantaggio di una singola persona o di un’impresa che acquista l’omaggio. L’articolo prevede : se il bene è di costo unitario e non superiore alla somma totale di 50 euro, sarà possibile detrarre integralmente l’IVA. In base a questo scritto è stato parificato il trattamento fiscale ai fini IVA dei beni che costituiscono delle spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette. Il trattamento fiscale di tutti gli omaggi natalizi è molto diverso e varia a seconda dei beni.
In questa articolo vogliamo ben analizzare tutto questo procedimento dei trattamenti fiscali che ancora non vi è ben chiaro, che le imprese o un libero professionista esercitano in questo periodo.
Omaggi natalizi ai clienti come spesa di rappresentanza
Tutti gli acquisti dei bene destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione non rientra nell’attività della propria impresa, costituiscono le famose spese di rappresentanza, termine che riferimento ai requisiti indicati nell’articolo 1, nel quale si definisce inerenti le stesse spese di rappresentanza e sostenute e documentate per:
- Erogazioni a titolo gratuito.
- Finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
- Il proprio sostenimento risponde a criteri in funzione dell’obiettivo generale che potenzia i benefici economici per l’impresa.
Da precisare c’è anche l’omaggio natalizio di un bene non oggetto all’attività dell’impresa che è suddiviso in due parti:
- Costituisce la spesa di rappresentanza se dato ai clienti.
- Non costituisce la spesa di rappresentanza se dato ai dipendenti.
Omaggi natalizi ai clienti dei beni non oggetto all’attività
Dallo scorso 13 dicembre la detraibilità IVA dei beni costituiscono spese di rappresentanza e ammessa se lo stesso bene ha valore di un costo unitario e non superiore alla somma di 50 euro, invece che la somma di 25,82 euro. Fino a questo emendamento il costo non doveva essere superiore proprio alla somma di 25,82 euro. Questo Decreto Legislativo riguardante le semplificazioni fiscali, sarà modificato con un articolo 19-bis1, che sarà il trattamento fiscale ai fini IVA che costituiscono le spese di rappresentanza. Gli omaggi natalizi ai clienti sono qualificati come spese di rappresentanza e costituiscono una cessione gratuita, per il corretto funzionamento della stessa IVA. Questa è la lettura corretta dei due articoli di legge:
- Per i beni di costo unitario superiore a 50 euro, l’IVA sarà assolta sull’acquisto è sarà denominata indetraibile.
- Per i beni di costo unitario non superiori a 50 euro, l’IVA assolta sull’acquisto verrà denominata detraibile.
Analizziamo ora, per fare capire meglio tutto il procedimento le seguenti tabelle:
IMPOSTE DIRETTE |
Impresa | Ricavi | Importo massimo deducibile |
Fino a 10 milioni di euro | 1,3% | |
Tra 10 milioni e 50 milioni di euro | 0,5% | |
Superiore a 50 milioni di euro | 0,1% | |
100% con valore unitario e non superiore a 50 euro | ||
Lavoratore autonomo | Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di tassa |
Per quanto riguarda il trattamento ai fini dell’IRAP, possiamo aggiungere questi due passaggi davvero molto importanti:
- Con base imponibile IRAP, si determinano i valori di bilancio, con gli stessi che risultato per intero deducibili ai fini IRAP.
- Con la base imponibile IRAP si determinano i valori fiscali, con le stesse spese di rappresentanza che risulteranno indeducibili ai fini IRAP.
- Per i lavoratori autonomi i costi sostenuti per l’acquisto saranno dei beni-omaggi ai clienti. Questi saranno deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1%.
Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto all’attività
La cessione gratuita di un qualsiasi bene oggetto dell’attività è imponibile IVA senza guardare il costo unitario dei bene, a meno che la tassa relativa all’acquisto non sia detratta e questi sono tre punti fondamentali da tenere in considerazione:
- L’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto all’attività.
- Quando si ritiene che la spesa relativa al bene dell’oggetto dell’attività è qualificata come spesa di rappresentanza, l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario e non superiore a 50 euro.
- Se si ritiene che la spesa relativa al bene dell’oggetto dell’attività che si intende omaggiare non può essere qualificata come spesa di rappresentanza, l’IVA a credito e detraibile a prescindere dall’importo.
I costi sono divisi in due categorie:
- Deducibili per tutti i soggetti che si applicano il metodo di bilancio.
- Indeducibili per tutti i soggetti che si applicano il metodo fiscale.
Queste le tabelle in sintesi:
BENI NON OGGETTO ALL’ATTIVITA’ |
IMPRESE |
Omaggio a favore di | IVA | IRPEF/IRES | IRAP |
Detrazione IVA a credito | Deducibilità della spesa | ||
CLIENTI | SI se costo unitario inferiore a 50 euro |
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NO se costo unitario maggiore a 50 euro |
LAVORATORI AUTONOMI |
Omaggio a favore di | IVA | CESSIONE GRATUITA | IRPEF/IRES | IRAP |
Detrazione IVA a credito | Imponibile IVA | Deducibilità della spesa | Deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta | |
CLIENTI | SI se costo unitario inferiore a 50 euro | Esclusa da IVA | Nel limite dell’1% | |
NO se costo unitario maggiore a 50 euro |
BENI OGGETTO ELL’ATTIVITA’ |
Destinatari omaggio | IVA | CESSIONE GRATUITA | IRPEF/IRES | IRAP |
CLIENTI | Detrazione IVA a credito | Imponibile IVA |
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SI se non è spesa di rappresentanza | ||||
NO se costo unitario maggiore a 50 euro |