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Sanzioni violazioni, indebite compensazioni, IVA omessa: novità.

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#pinomerola

Il Dlgs. 158/2015 ha previsto un aggravio delle sanzioni amministrative e fiscali se il contribuente è reo di una violazione simile nei tre anni precedenti. Dal 2017 ne è previsto il raddoppio. Inasprite le pene per i reati di indebite compensazioni, ridotte per l’omissione del versamento IVA inferiore a 200mila euro annui.

SANZIONI RADDOPPIO PER VIOLAZIONE REITERATA.

Proseguiamo l’analisi sulla revisione della normativa sulla riscossione, esponendo la nuova norma decorrente dal 2017, che prevede il raddoppio delle sanzioni quando il contribuente ha commesso nei tre anni precedenti una violazione analoga.

Le nuove disposizioni pur introducendo una maggiore gamma di possibilità di riduzione delle sanzioni, da chiedere alle Commissioni tributarie, dall’altra parte chiede al contribuente di far conoscere le proprie posizioni fiscali, anche non pagando subito.

Infatti quando la violazione riguarda omissioni di materia imponibile, non conosciuta all’Erario, la normativa inasprisce le sanzioni a carico del contribuente.

Le regole attuali prevedono che gli Uffici possono aumentare le sanzioni (non obbligatoriamente) del 50% a carico del contribuente che ha violato nei tre anni precedenti la norma similare.

Con la riforma del sistema quindi vi è il raddoppio delle sanzioni, per il medesimo comportamento, ma in maniera automatica e non discrezionale del funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

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INDEBITE COMPENSAZIONI.

L’ Art. 9 del dlgs. 158/2011, modificando l’art. 10-quater del dlgs 74/2000, in riguardo alle indebite compensazioni di crediti inesistenti, ha previsto la reclusione da sei mesi a due anni del contribuente chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione mediante modello f24 crediti non spettanti, per un importo superiore a 50mila euro annui.

Aumenta la pena per chi esegue solo compensazioni per crediti inesistenti per importi superiori a 50mila euro annui, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

OMESSO VERSAMENTO IVA.

Il precedente art. 8, che ha aggiornato l’art. 10-ter del dlgs. 74/2000, in materia di reati tributari aumenta la soglia di punibilità da 50mila a 200mila euro, con la reclusione da sei mesi a due anni, da comminare al contribuente che entro la scadenza per il versamento dell’acconto IVA (27 DICEMBRE) dell’anno successivo, non versa l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale presentata per l’anno precedente.

Esempio: la Società Alfa in UNICO/2016 presenta la dichiarazione IVA da cui si evince un debito IVA di euro 200mila, da pagarsi normalmente entro il 16 giugno 2016. Se entro il 27 dicembre 2016 non versa l’importo IVA che riduce il debito al di sotto della soglia di punibilità subirà la pena reclusiva. Si ricorda che la soglia precedente era di 50mila euro, tetto di omissione IVA che causava il reato e la reclusione.

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