Ogni norma avrà sicuramente i pro e i contro, in questo caso trattandosi della vita dei cittadini che si identificano anche nel lavoro ci auguriamo di commentare effetti positivi conseguenti all’entrata in vigore di questa disposizione.
In merito alla contrattazione aziendale e al discusso art. 8 della manovra, sono state introdotte modifiche alle precedenti disposizioni al fine di individuare con certezza:
1) I rappresentanti sindacali che abbiano il potere di siglare accordi, sia territoriali che aziendali, diretti a disciplinare l’organizzazione del lavoro e della produzione, in riferimento alle materie indicate nel suddetto art. 8 della manovra.
Le materie di competenza per le quali è possibile sottoscrivere accordi sono solo quelle tassativamente indicate nello stesso articolo e non altre. Non sono trattabili ad esempio, specificamente, gli effetti derivanti dal licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza.
I predetti accordi aziendali o territoriali hanno il potere di derogare ai contratto nazionali quando siano finalizzate a regolare con più precisione la contrattazione, in funzione della realtà aziendale o territoriale più prossima rispetto ai contratti nazionali.
Tale autonomie sono eccepite quando sussistano vincoli derivanti dalla costituzione o da norme UE.