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I.N.A.I.L.: misure contro il sommerso e accesso ispettivo. Circ. 36 16 giugno 2011.

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#pinomerola

L’INAIL ha fornito chiarimenti sulle norme introdotte con la l. 183 del 4/11/2010.

Elenchiamole di seguito:

1) Per l’applicazione della maxi-sanzione contro il sommerso l’azienda dovrá aver impiegato lavoratori senza la preventiva comunicazione di inizio del rapporto di lavoro. Tale omissione si sostanzia nell’assunzione di lavoratori in nero che scaturisce dalla mancata preventiva comunicazione al Centro per l’impiego;

2) la maxi sanzione è applicabile solo nei casi di lavoratori subordinati del settore privato;

3) la maxi sanzione si applica anche nel caso di lavoratore deceduto o infortunato per il quale non sia avvenuta la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego di instaurazione del rapporto di lavoro almeno 24 ore prima dell’evento infortunistico e il datore di lavoro non riesca a provare la sua volontà di non voler instaurare un rapporto di lavoro in nero;

4) la maxi-sanzione non si applica qualora l’ispettorato pur avendo riscontrato l’impiego di lavoratori subordinati senza la necessaria e preventiva comunicazione al C.I., riscontri l’effettuazione di adempimenti previdenziali a carattere contributivo quali presentazione di DM10, EMENS e UNIEMENS a cui il datore di lavoro ha adempiuto prima della visita ispettiva. In tal caso è chiara la volontà dello stesso datore di lavoro di non voler celare il rapporto di lavoro, anche trattandosi di un adempimento correlato.

Fonte I.N.A.I.L Circ. 36 del 16/06/2011.

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