Nelle faq dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione, è stata fatta chiarezza in merito alla corretta applicazione delle spese per l’agevolazione sulla ristrutturazione di edifici ai sensi dell’art. 16 bis del TUIR, come prorogato dal Dl. n. 63 del 4.06.2013 e dalla L. n. 190 del 24.12.2014.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato la detraibilità di alcune spese di controversa interpretazione che sono agevolabili in riguardo ai benefici sulla ristrutturazione, quali:
– le spese per prestazioni professionali ai fini della progettazione della ristrutturazione;
– le spese per la messa a norma degli edifici ai sensi della L. n. 46/90 e per gli impianti a gas metano, oggetto di spese di ristrutturazione;
– i compensi pagati per prestazioni professionali occorrenti per gli interventi di ristrutturazione in relazione al rilascio dell’attestato di conformità;
– le spese per IVA, IMPOSTA DI BOLLO, PERIZIE e oneri concessori strettamente connesse all’intervento di ristrutturazione;
– le spese per autorizzazioni e denunce di inizio lavori,
– gli oneri di urbanizzazione;
– le altre eventuali spese collegate alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione e per adempimenti al regolamento di attuazione degli interventi agevolabili.
– Il costo dei materiali per i lavori di ristrutturazione eseguiti personalmente dal proprietario o detentore.
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