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Il nuovo regime dei minimi 2015: a forfait!

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#pinomerola

Per professionisti e autonomi con partita IVA, la riforma forse più importante contenuta nella Legge di Stabilità, è il nuovo Regime dei minimi 2015 forfettario. Per piccoli autonomi e imprese, è già possibile optare per il nuovo regime dei minimi 2015 a forfait in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il reddito si calcola mediante applicazione ai ricavi di un coefficiente di redditività variabile dal 40% all’86% in base al settore di attività (come da tabelle qui riportate).

Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento (scompare quindi IVA, IRPEF, IRAP, ADDIZIONALI, CONTRIBUTI FISSI ).

Non si pagheranno più le 860 euro trimestrali circa di minimale … (commi 76 e 77 art. 1 L. 190)


Indice della guida:

A) Informazioni generali sul nuovo regime dei minimi 2015 a forfait,

B) Requisiti per utilizzare il nuovo regime dei minimi forfettario di favore, 

C) Esclusi dall’accesso al nuovo regime agevolato a forfait,

 D) I vantaggi del nuovo regime forfettario, le start up avranno un extra beneficio,

 E) Decadenza ed uscita facoltativa dal regime forfettario, 

F) Cosa si perde con la determinazione del reddito con il metodo forfettario, 

G) I regimi cessati con l’introduzione del nuovo regime forfettario 2015, 

H) Opzione per l’ingresso nel nuovo  regime dei minimi forfettario 2015,

I) Contribuzione sul reddito senza minimale,

L) Rettifica della detrazione – restituzione IVA,

 

M) Esempi di possesso o non possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfettario.

N) Modello di fattura in esenzione IVA e non soggetta a ritenuta nuovo regime forfettario.


Il nuovo regime dei minimi 2015 varato con la Legge di stabilità 2015 (art. 1, co. da 54 a 89, Legge n. 190 del 3.12.2014 pubblicata in G.U. il 29.12.2014 REGIME DEI MINIMI 2015 FORFETTARIO AGEVOLATO ART 1 COMMI DA 54 A 89 L 190 23 12 2014)  sostituisce la previgente norma dei “nuovi minimi” che potrà ancora essere utilizzata da coloro che non hanno raggiunto i 35 anni di età, anche se già trascorso il quinquennio previsto.

A) Informazioni generali sul nuovo regime dei minimi 2015 a forfait.

Coloro che hanno i requisiti per l’ingresso nel nuovo “regime dei minimi 2015 a forfait”, determinano il reddito da tassare mediante il calcolo forfettizzato dei ricavi o dei compensi, percepiti durante il periodo d’imposta, per un coefficiente specifico per la propria attività, e con applicazione di una imposta sostitutiva (di IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, E IRAP) del 15% sul reddito come sopra ricavato, e da pagare secondo le medesime modalità previste per l’Irpef (ossia nei termini del pagamento della dichiarazione dei redditi ordinaria).

Questo in linea di massima, la sostanza del nuovo regime dei minimi 2015 a forfait appena varato, che interesserà quindi, sia gli imprenditori che gli autonomi con attività di ridotte dimensioni, che non hanno superato nel 2014, o pensano di non superare nel 2015 (se hanno effettuato apertura in questo anno) precisi livelli di volume d’affari diversi a seconda dell’attività svolta, come da tabella seguente fonte fisco oggi:

Per quanto riguarda le imprese familiari, il titolare pagherà l’intera imposta sostitutiva sul reddito lordo prodotto, e quindi anche sulle quote da corrispondere ai familiari collaboratori.

B) Requisiti per utilizzare il nuovo “regime dei minimi 2015” forfettario di favore.

Per aver diritto ad optare per il nuovo regime dei minimi 2015 forfetario, il contribuente deve trovarsi contemporaneamente in determinate condizioni soggettive, in relazione all’anno precedente 2014, che sono:

1) Ricavi conseguiti o compensi percepiti ragguagliati ad anno (senza eventuale adeguamenti agli studi di settore o ai parametri) che non dovranno superare i limiti di volume d’affari nella tabella qui esposta.

2) I costi sostenuti per dipendenti, collaboratori (anche a progetto), compresi gli utili erogati ad associati in partecipazione,  non devono eccedere i 5.000 euro lordi annui.

3) Il costo storico dei beni strumentali,  al lordo degli ammortamenti, al 31-12-2014 non deve essere superiore ad euro 20.000, compreso i beni acquisiti in leasing finanziario e noleggio (per i primi va considerato il costo sostenuto dal concedente locatore; per gli altri beni utilizzati in locazione, noleggio e comodato, invece il loro valore normale (ex art. 9 del Tuir), mentre per i beni ad uso promiscuo il classico 50%. Non andranno computati invece i beni inferiori ad euro 516,46, e i beni immobili strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa o professione.

4) Nel caso il contribuente abbia conseguito, nel 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati, per aver diritto all’ accesso al nuovo regime dei minimi 2015, tali redditi non devono aver superato l’utile della contestuale attività d’impresa eventualmente svolta nel 2014, per arte o professione. Ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, oppure il totale dei redditi delle due attività esercitate non sia superiore ad euro 20.000.

C) Sono sempre esclusi dall’accesso al nuovo regime dei minimi 2015 agevolato a forfait, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui sopra, i contribuenti che:

1) Utilizzano regime speciali IVA o ALTRI regimi forfetari di determinazione del reddito;

2) Non sono residenti in Italia, fatta eccezione di quelli che sono residenti in un altro Stato dell’Unione Europea, o in altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo.

3) Esercitano, in via prevalente, l’attività di cessione di immobili o loro parti, di aree edificabili o di autoveicoli da trasporto nuovi di fabbrica.

4) Non possono accedere neanche coloro che oltre ad esercitare attività d’impresa, arte o professione, partecipano anche a società di persone, associazioni o Srl con opzione per la trasparenza fiscale.

D) I vantaggi del nuovo regime dei minimi 2015 forfettario, le start up avranno un extra beneficio.

Sono molteplici i benefici fiscali e contabili di chi potrà utilizzare il nuovo regime dei minimi forfettario:

1) In primis come detto la semplificazione della  modalità di determinazione del reddito imponibile che scaturisce dal volume d’affari moltiplicato il coefficiente di redditività (prefissato a seconda dell’attività  svolta e certificato dal codice Ateco, identificativo della medesima effettività attività svolta). Non sono rilevanti quindi ai fini di determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, gli acquisti sostenuti con fattura o senza fattura, fatta eccezione dei contributi previdenziali obbligatori (che oltretutto per l’eventuale eccedenza dal minimo possono essere scomputati dal reddito complessivo).

2) I contribuenti che accedono al nuovo regime dei minimi forfettario sono esonerati dai versamenti Iva e dagli altri adempimenti connessi (registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi; degli acquisti; ed esenzione dall’obbligo di tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture relative ad importazioni; dichiarazione e comunicazione annuale IVA; spesometro; comunicazione delle operazioni con Paesi black list. Si è invece tenuti alla certificazione dei corrispettivi incassati, quando si emette fattura, ovvero se esonerati, rilasciando scontrino o ricevuta fiscale (la fattura potrà essere emessa indicato “Operazione in franchigia da Iva”).

3) Si è esclusi dal pagamento dell’IRAP;

4) Non si è soggetto all’applicazione e calcolo degli studi di settore e dei parametri, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, esclusa la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.

5) Non si è soggetti alla trattenuta delle ritenute d’imposte da parte dei sostituti, delle ritenute d’acconto sui compensi percepiti (in tal caso occorrerà  rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014).

6) Non si è soggetti ad operare le ritenute sui redditi erogati (per lavoro dipendente e assimilato, autonomo, ecc…) sempre entro soglia di 5000 mila euro annui,

7) Se il contribuente è un imprenditore, potrà versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivamente dichiarato e non sul reddito minimale (ossia non si sarà soggetti al pagamento trimestrale fisso INPS).

8) Se trattasi di una nuova attività, per i primi 3 anni di esercizio il reddito, su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto a un terzo, qualora si verifichino queste tre ulteriori circostanze:

  • – il contribuente, nei tre anni precedenti, non ha svolto attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o per impresa familiare.
  • – l’attività che si intende esercitare non è prosecuzione di altra precedentemente attività svolta, anche nelle forme di di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei periodi obbligatori di tirocinio, richiesto per l’esercizio dell’arte o della professione per cui si intende utilizzare il nuovo regime dei minimi che in questo usufruiscono del terzo imponibile dell’imposta sostitutiva (non essendo considerato il tirocinio obbligatorio, attività lavorativa).
  • – se riguarda la  prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, come il donante di azienda, l’ammontare dei ricavi da questo realizzati nel periodo d’imposta precedente non dovrà essere in ogni caso superiore alla soglia indicata nella tabella per quell’attività, anche se il donatario non è mai stato imprenditore.

E) Decadenza ed uscita facoltativa dal regime dei minimi forfettario.

1) I contribuenti che adotteranno il nuovo regime dei minimi forfetario possono uscire da tale regime in maniera volontaria tramite opzione  per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito con  i metodi ordinari. La predetta opzione dovrà  essere comunicata con la prima dichiarazione da presentare dopo la scelta operata, tramite comportamento concludente. Si rammenta che l’opzione per il regime dei minimi forfettario è valida per tre anni, e al decorso di tale termine resterà in vigore per ciascun anno successivo, e fino a quando il contribuente ne faccia applicazione effettiva o fino a quando vengano meno i requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime dei minimi sopra detto.

2) Se invece i requisiti di accesso e permanenza nel regime dei minimi forfettario vengono meno, per volume d’affari conseguito nell’anno superiore al limite, o per il verificarsi di una delle cause di esclusione, il contribuente dovrà rientrare nel regime ordinario a partire dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito o dei requisiti.

F) Cosa si perde con la determinazione del reddito con il metodo forfettario.

Con il nuovo regime  dei minimi forfettario viene meno il diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (ex art. 13 del Tuir), che invece dovrà essere considerato insieme al reddito complessivo, per il diritto alla detrazione per carichi di famiglia, determinato in base ai limiti reddituali complessivi (art. 12, co. 2 D.P.R. 917/73 Tuir).

G) I regimi cessati con l’introduzione del nuovo regime dei minimi forfettario 2015.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime dei minimi, sono stati aboliti gli altri regimi minimi utilizzabili fino al 31-12-2014:

1) il regime dei minimi per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. “forfettino” – ex art. 13 della legge 388/2000);

2) il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011) quindi dal 2015 questi dovranno liquidare l’IVA trimestralmente e saranno tenuti all’acconto IVA.

3) il regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi” – ex art. 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011).

Come detto sopra, solo per quest’ultimo, ossia per il regime dei minimi art. 27 dl. 98/2011, perdurando i requisiti anche in ordine all’età, potrà ancora essere utilizzato dai contribuenti che già lo utilizzavano nel 2014.

Oltre a ciò potranno continuare ad applicarlo fino al compimento del quinquennio di attività, ed anche oltre,  fino al compimento del 35° anno di età.

Sempre ché non si preferisce entrare subito nel regime dei minimi forfetario dei nuovi minimi in base alla Legge 190 del 23.12.2014 APPENA ENTRATA IN VIGORE.

H) Opzione per l’ingresso nel nuovo  regime dei minimi forfettario 2015.

Dal 1 gennaio 2015 tutti i contribuenti interessati ad aprire una nuova attività o studio professionale potranno optare per il nuovo regime dei minimi, introdotto dalla Legge di stabilità 2015, direttamente alla richiesta di attribuzione della partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato del 31-12-2014, ha spiegato che per aderire al nuovo regime dei minimi forfettario si potrà barrare la casella prevista per l’adesione al previgente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, NON ESSENDO ANCORA MODIFICATO IL MODELLO.

Per coloro  che invece erano già in attività nel 2014, sarà opportuno inviare una dichiarazione di variazione dati IVA, barrando la medesima casella.

I) SGRAVI CONTRIBUTIVI art. 1 co. 76 e  77 Legge di Stabilità Nuovo Regime dei minimi Agevolato.

Le agevolazioni sul fronte della contribuzione previdenziale riguarda solo le Partite IVA in Regime dei minimi forfettario ma solo per gli “esercenti attività d’impresa“,  e non i professionisti. Scompare il minimale INPS, ossia il livello minimo imponibile (non si pagheranno più le 860 euro trimestrali circa di minimo) previsto dall’art. 1. co. 3 della legge 233/1990, mentre i contributi previdenziali dovuti si calcolano come per la gestione separata, applicando all’ imponibile l’aliquota contributiva prevista dalla propria gestione previdenziale. Ai sensi del comma 81 della medesima legge ai familiari collaboratori non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (età inferiore ai 21 anni).

I) Per RETTIFICA – RESTITUZIONE IVA DETRATTA NEL 2014 – clicca qui.

M) Esempi di possesso o non possesso dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi forfettario.


ESEMPIO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE esistente nel 2014 per la verifica dei requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi forfettario e determinazione del reddito.

-Nel 2014 un geometra libero professionista ha conseguito compensi al netto della cassa di previdenza per euro 14.500.

-Ha avuto spese per lavoro dipendente comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a suo carico pari a euro 2000;

-Ha acquistato un auto per uso promiscuo per un valore di euro 18.000 (da considerare al 50%).

-Quindi il valore dei beni strumentali utilizzati nel 2014 è stato pari a euro 9.000.

IL SOGGETTO potrà accedere nel 2015 al nuovo regime dei minimi forfettario.

Se ad esempio nel 2015 conseguirà compensi  pari ad euro 14.900 oltre cassa, pagherà l’imposta sostitutiva con il seguente calcolo:

Reddito = 14.900 * 78% (coefficiente redditività con forfettizzazione dei costi del 22%, per il codice attività) = 11.622,00 di reddito imponibile x 15 % (imposta sostitutiva) = euro 1.743,30. (da pagare in Unico 2016).


ESEMPIO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE iniziata il 30 giugno 2014.  Occorre la verifica dei requisiti di accesso al nuovo regime forfettario e determinazione del reddito.

-Nel 2014 un geometra libero professionista ha conseguito compensi al netto della cassa di previdenza per euro 10.000 dal 1-7-2014 al 30-6-2014.

-Ha avuto spese per lavoro dipendente comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a suo carico pari a euro 2000;

-Ha acquistato un auto per uso promiscuo per un valore di euro 18.000 (da considerare al 50%).

-Quindi il valore dei beni strumentali utilizzati nel 2014 è stato pari a euro 9.000.

NON POTRA’ ACCEDERE  nel 2015 al nuovo regime dei minimi in quanto i compensi ricevuti  nel 2014 in ragguaglio ad anno sono pari ad euro 20.000.

M) Scarica il Modello professionale di fattura in esenzione IVA e ritenuta dei nuovi minimi.

a cura di G.A.Merola

Per informazioni scrivere a:  info@rivistafiscaleweb.it


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