Il Parlamento ha convertito in legge il d.l. n° 66/2014 che contiene il provvedimento istitutivo del bonus di 80 euro mensili ed altre misure fiscali varate dal Governo Renzi; come la riduzione del 10% dell”IRAP, rimodulazione scadenze pagamento imposta rivalutazioni beni d’impresa, scadenze TASI, rateizzazione ruoli dopo decadenza.
Crediamo – senza dubbio alcuno – che tale agevolazione fiscale – degli 80 euro – sia un dispendio notevole per lo Stato «che non porta un beneficio notevole per chi lo riceve». Infatti il bonus, per il 2014, costerà 6 miliardi di euro, per erogarlo solo a una parte dei lavoratori che guadagnano da 8000 a 26000 euro, lasciando fuori quindi gli incapienti che guadagnano meno di 8000 euro annui.
Dopo aver ricevuto l’approvazione del Senato il decreto ha ricevuto il sì definitivo della Camera dei Deputati.
Vediamo però quali modifiche il decreto ha subito rispetto al testo originario con gli emendamenti approvati durante il passaggio parlamentare per la conversione in legge.
Bonus degli 80 euro.
Nel 2014 il bonus degli 80 euro al mese, per 640 euro complessivi, spetta a coloro che nel 2013 hanno avuto un reddito inferiore o uguale a 26.000 euro su base annua. Il bonus è circoscritto al solo 2014, salvo poi inserirlo in maniera strutturale nella legge di stabilità 2015 per gli anni successivi. A cui onestamente non crediamo!
Il bonus – dice la legge che ha convertito il dl 66 – dovrà favorire principalmente le famiglie monoreddito con almeno due figli a carico.
I datori di lavoro (sostituti d’imposta) anticipando la somma ai dipendenti che ne hanno diritto potranno poi compensarla per il pagamento di altri contributi e ritenute, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, per il suo recupero potranno ridurre le somme da versare a titolo di ritenute e contributi (qualora le prime non siano dovute o insufficienti ai fini del recupero).
Tassazione redditi di natura finanziaria.
In riguardo alla tassazione dei redditi di natura finanziaria – per i quali sono state elevate le ritenute e le imposte sostitutive dal 20 al 26% – è stato previsto un credito di imposta compensabile nel 2015 a favore delle Casse di previdenza private uguale alla differenza tra:
* l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate al 26% nel periodo decorrente dall’1-7-2014 al 31-12-2014 e l’importo delle stesse calcolate con la precedente aliquota del 20%.
Per il solo anno 2014 vi è la novità dell’elevazione dall’11% al 11,5% dell’imposta sostitutiva sul rendimento dei fondi pensione (ex art. 17, c. 1, Dlgs 252/2005).
Rivalutazione dei beni d’impresa. Variazione tempistica di pagamento.
Variate le date per il versamento della imposta sostitutiva da pagare ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa. La disposizione originariamente contenute nella legge di stabilità, prevedeva tre rate annuali di pari importo, di cui la prima da versare entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’anno cui si riferiva l’effettuazione della rivalutazione, mentre le altre due entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Il decreto legge 66, aveva prima eliminato la possibilità di rateizzare tale imposta sostitutiva, prevedendone solo il pagamento in unica soluzione entro il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (UNICO 2014).
La versione definitiva della disposizione come convertita in legge invece riprende la possibilità di rateizzare gli importi da versare per la rivalutazione dei beni d’impresa, ma con scadenze diverse:
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (nel 2014) in tre rate di pari importo, senza aggravio di interessi, e con scadenza il giorno 16, rispettivamente, del sesto, nono e dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta ossia il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Nella maggioranza dei casi quindi dovrà essere versata entro il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre 2014.
L’Agenzia delle Entrate, con Ris. n. 60 del 9 giugno 2014 ha istituito nuove denominazioni per i codici tributi dell’imposta sostitutiva da versare tramite il modello F24, per il perfezionamento della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione.
- Il codice tributo 1811 è stato ridenominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – art. 1, c. 140, Legge n. 147/2013, e succ. modif.”
- Il codice tributo 1813 è stato ridenominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, Legge n. 147/2013, e succ. modif.”
I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.
TASI. TEMPISTICA DEI PAGAMENTI.
In tema di Tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili , a pannaggio dei comuni, è stata prevista una disciplina transitoria per il solo 2014, stabilendo che i comuni che non hanno inviato al ministero entro il 23 maggio 2014 le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, subiranno uno slittamento dei versamenti della prima rata TASI dal 16 giugno al 16 ottobre 2014, sulla scorta delle delibere comunali trasmesse al ministero entro il 10 settembre 2014.
In assenza il versamento della Tasi sarà dovuto in unica soluzione entro il 16 dicembre CON APPLICAZIONE dell’aliquota base dell’1 per mille nel rispetto in ogni caso del limite dell’11,4 per mille calcolato dalla somma di IMU+TASI, come previsto dalla legge di stabilità 2014 (la somma delle aliquote di Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobili non dovrà superare in nessuna ipotesi l’aliquota massima consentita per l’Imu al 31 dicembre 2013).
La quota a carico dell’inquilino, qualora il comune non abbia emesso la delibera, sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo, calcolato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sull’ immobile.
RISCOSSIONE RUOLI. NUOVA RATEIZZAZIONE DOPO DECADENZA.
In materia di ESAZIONE e riscossione di debiti fiscali iscritti a ruolo, il contribuente decaduto da una precedente rateizzazione, potrà richiedere una nuova dilazione di pagamento dei debiti già a ruolo. La norma è applicabile quando la decadenza dalla dilazione sia avvenuta no dopo il 22 giugno 2013.
Si ricorda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2014. La nuova rateazione potrà arrivare fino a 72 rate mensili e non sarà prorogabile; il beneficio decadrà definitivamente in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
L’opinione dell’autore.
Credo fermamente, nell’ottica della “URGENTE” semplificazione fiscale, che queste norme (siano decreti o leggi) vadano controsenso in autostrada, considerando che il conducente sia percorrendo la corsia giusta!
G. A. Merola. Scrivo per noi cittadini. Cerchiamo di difenderci da soli, perchè nessuno ci difenderà!