RIMANENZE DI PRODOTTI in CORSO di LAVORAZIONE e SERVIZI in CORSO di ESECUZIONE NON FATTURATI AL 31 DICEMBRE 2013.
Quando una impresa al 31 dicembre 2013 ha in corso la produzione di beni e servizi «non ancora completati» e senza obbligo di rilevazione nelle scritture ausiliarie di magazzino, non potrà determinare la valutazione di tali prodotti semilavorati con il sistema globale visto nell’articolo precedente LIFO E FIFO, ma dovrà registrare nei ricavi alla voce “RIMANENZE DI OPERE IN CORSO DI LAVORAZIONE O SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE” «la somma dei costi specifici subiti per la lavorazione o l’esecuzione di tali beni» alla data 31 dicembre 2013.
Esempio:
Un’impresa di costruzioni nel 2013 ha acquistato un terreno su cui sta costruendo un immobile, che, al 31-12-2013 è ancora allo stato grezzo e quindi non completato.
Il valore delle rimanenze delle opere in corso di costruzione di tale fabbricato sarà ottenuto sommando:
- – i costi di acquisto del terreno;
- – i costi di progettazione;
- – i costi dei materiali impiegati nella costruzione fino al 31 dicembre (a parte le rimanenze di merci ancora non utilizzate e lavorate)
- – i costi del personale impiegati nel lavoro di edificazione.
La somma di tali costi specifici costituisce ai sensi dell’art. 92 del TUIR, l’importo dei ricavi da imputare a conto economico. In tal modo si otterrà il pareggio dei costi sostenuti e dedotti in conto economico nell’esercizio medesimo.
Lo stesso principio vale per i servizi in corso di esecuzione, a cui chiaramente non potrà essere ricondotto il principio espresso dall’art. 93 c. 1 e dall’art. 92 c.6 del dpr 917/73 (TUIR) che riguarda le commesse di durata ultrannuale.
DETERMINAZIONE del VALORE DELLE OPERE IN CORSO DI LAVORAZIONE DA IMPUTARE A RICAVI.
Come nell’esempio sopra riguardante la costruzione di un immobile, nel computo sono da includere anche gli oneri accessori direttamente afferenti alla produzione del bene o servizio, con esclusione del costo sostenuto per spese generali e interessi passivi. (Questi ultimi proprio per gli immobili fanno eccezione).
Nella determinazione dei costi di fabbricazione (che poi dovranno essere imputati a ricavi) si potranno aggiungere anche le spese non direttamente «riferibili» alla produzione del bene.
Come nell’esempio sopra, i costi sostenuti per interessi passivi per l’edificazione dell’immobile verranno per eccezione compresi nel calcolo dei costi quando si riferiscono a interessi passivi su finanziamenti sottoscritti per la loro fabbricazione.
RETTIFICA delle RIMANENZE di opere in caso di accertamento.
Le rimanenze finali di opere, rilevate nei ricavi al 31-12-2013 chiaramente dovranno essere ribaltate all’ 1-1-2014 quali “rimanenze iniziali di opere” per il medesimo ammontare.
Nei casi in cui l’Ufficio emetta un avviso di accertamento o rettifica della valutazione delle rimanenze di opere iscritte in bilancio (ovviamente in aumento rispetto al dichiarato) per un determinato anno, tale rettifica avrà effetto anche per gli esercizi successivi.
L’Ufficio quindi, facendo un esempio, se va a rettificare la valutazione delle rimanenze di opere in costruzione realizzate al 31-12-2009, di risulta dovrà procedere (per ribaltamento) anche alla rettifica delle valutazioni delle rimanenze di opere relative agli esercizi successivi.
INTERESSI PASSIVI SOSTENUTI PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI-MERCE
Il Codice civile permette la capitalizzazione degli interessi passivi anche per i beni merce (da sommare quindi agli altri costi specifici per la costruzione), come succede per i cespiti ammortizzabili. Tali spese su finanziamenti determinano un maggior ricavo dell’anno. e riguardano in particolare gli immobili destinati alla rivendita.
I Principi contabili nazionali OIC stabiliscono che se un finanziamento è stato contratto per sostenere specifiche spese incluse in un processo produttivo per la realizzazione di un bene , la cui ultimazione richiede vari anni, prima di poter essere venduto potranno essere incluse tra i costi sostenuti nel periodo di produzione, se ovviamente realmente sostenuti e i
“costi più gli interessi passivi non eccedano il valore netto di realizzo della cessione del bene merce.
E’ quindi obbligo, per le imprese edili, sospendere la rilevazione degli interessi passivi nel valore delle opere non appena il fabbricato sia stato ultimato, anche quando l’imprenditore abbia un utile/margine sul bene prodotto anche deducendo gli interessi.
Bisogna oltretutto fare il confronto tra:
valore contabile comprensivo degli interessi <———rispetto——–> al valore realizzabile alla vendita al 31-12-2013.
Quando il primo sia inferiore al valore realizzabile, l’imprenditore potrà dichiarare quest’ultimo, e in tal modo risparmierà imposta, che proprio per tale motivo sarebbe indebitamente dovuta.
Infatti l’art. 110 del D.P.R. 917/1986 TUIR stabilisce:
che in riguardo ai fabbricati-merce vanno compresi nel costo anche gli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.
La disposizione si limita a dare rilevanza fiscale alla capitalizzazione degli interessi passivi senza indicare un tetto minimo di valutazione fiscale delle rimanenze di immobili che comprenda anche i suddetti interessi.
Dottrina prevalente ritiene in ogni caso obbligatoria l’inclusione di tali interessi nelle rimanenze di opere in corso di produzione.
Se la capitalizzazione degli interessi passivi sugli immobili-merce è effettuata per un singolo anno dovrà essere mantenuta anche per tutto il resto della costruzione ? Se vista l’autonomia fiscale dei periodi di imposta, abbia efficacia fiscale la capitalizzazione effettuata in un esercizio e non in quelli successivi.
La risposta proviene dal diritto civile. Infatti la norma fiscale dispone che ai fini del solo riconoscimento degli interessi passivi nella preventiva imputazione in bilancio dei costi di costruzione e precedente alla ultimazione dei lavori, tali interessi capitalizzati potranno permanere nel computo globale sempre in osssequio alle corrette regole contabili.
Nella imputazione degli interessi passivi, si potrà utilizzare un diverso criterio contabile tra vari anni, quando ad esempio gli stessi interessi passivi in un anno siano sommati ai costi del bene da produrre mentre tale operazione si decida di non effettuarla per gli anni successivi.
OBBLIGO di TENUTA della CONTABILITÀ di MAGAZZINO
Le imprese di piccole dimensioni che non hanno istituito la contabilità fiscale di magazzino, dovranno controllare l’eventuale superamento dei limiti che fanno scattare l’obbligo di tenuta dei registri ausiliari di magazzino, come da tabella sotto, che abbiamo gentilmente preso in prestito dalla “settimana fiscale frizzera”.
Qualora tali limiti vengano superati durante l’ultimo biennio, l’impresa avrà a disposizione un primo anno per predisporre l’impianto contabile, in quanto il vero e proprio obbligo avrà decorrenza dal secondo anno successivo al superamento dei predetti limiti.
L’obbligo di istituzione della contabilità fiscale di magazzino (ex art. 1 del D.P.R. 695/1996) rileva quindi a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, sono stati superati congiuntamente i seguenti parametri:
- 5.164.569 euro di ricavi ai sensi dell’art. 85 del TUIR, D.P.R. 917/1986;
- 1.032.914 euro di rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR e cioè rimanenze di merci e prodotti finiti destinati , di materie prime, di semilavorati, di prodotti in corso di lavorazione, oltre ad opere e servizi in corso di esecuzione di durata non solo annuale ma anche ultrannuale.
Dal 1° gennaio 2014 ad esempio è scattato l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino per quelle aziende che nell’anno 2011 e nell’anno 2012, hanno superato per entrambi i parametr i suddetti limiti di legge.
Ai fini della verifica dello sforamento del tetto di legge ricavi e rimanenze dovranno essere quantificate in rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986.
In riferimento ai ricavi, saranno considerati i corrispettivi conseguite nell’esercizio di competenza compreso gli importi dei beni autoconsumati ai sensi dell’art. 109 del TUIR in ossequio al criterio di competenza.
Per le rimanenze invece bisogna riferirsi ai principi di valutazione disposti dagli artt. 92 e 93 del TUIR.
Nel caso di esercizio con durata inferiore ai 12 mesi, il confronto dei ricavi dovrà essere effettuato con ragguaglio ad anno:
RICAVI X 365 /GIORNI EFFETTIVI DI ESERCIZIO
Quando l’impresa si trova nel regime obbligatorio di tenuta della contabilità del magazzino nel caso per due esercizi consecutivi, almeno uno dei due limiti non venga nuovamente superato, l’adempimento obbligatorio si estingue.
La cessazione dell’obbligo della tenuta delle scritture di magazzino decorre dall’inizio del periodo d’imposta immediatamente successivo.
OBBLIGO di TENUTA
della CONTABILITÀ di MAGAZZINO
fonte Settimana Fiscale
OBBLIGO di TENUTA della CONTABILITÀ di MAGAZZINO dall’1.1.2014 | ||||||||
(valori espressi in euro) | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | Obbligo dall’1.1.2014 | |||||
Ricavi | Sup. 5.164.569 | Sup. 5.164.569 | Indifferente | SÌ | ||||
Rimanenze | Sup. 1.032.914 | Sup. 1.032.914 | ||||||
Ricavi | Sup. 5.164.569 | Sup. 5.164.569 | Inf. 5.164.569 | Inf. 5.164.569 | Indifferente | NO | ||
Rimanenze | Sup. 1.032.914 | Inf. 1.032.914 | Sup. 1.032.914 | Inf. 1.032.914 | ||||
Oppure Ú | Oppure Ú | |||||||
Ricavi | Sup. 5.164.569 | Inf. 5.164.569 | Inf. 5.164.569 | Sup. 5.164.569 | Sup. 5.164.569 | NO | ||
Rimanenze | Inf. 1.032.914 | Sup. 1.032.914 | Inf. 1.032.914 | Sup. 1.032.914 | Sup. 1.032.914 | (N.B. obbligo dall’1.1.2015) | ||
Oppure Ú | Oppure Ú | |||||||
Ricavi | Sup. 5.164.569 Inf. 1.032.914 | Inf. 5.164.569 Sup. 1.032.914 | Inf. 5.164.569 | Sup. 5.164.569 | Inf. 5.164.569 | Inf. 5.164.569 | Indifferente | NO |
Rimanenze | Inf. 1.032.914 | Inf. 1.032.914 | Sup. 1.032.914 | Inf. 1.032.914 | ||||
Oppure Ú | Oppure Ú | |||||||
Oppure Ú | Oppure Ú |