Dallo scorso 3 marzo 2014 sono operative le nuove disposizioni in merito alla Mediazione civile e Conciliazione che prevedono la possibilità di compensare l’imposta a debito con quella a credito per la loro definizione ed anche riceverne il rimborso dell’eccedenza.
Infatti con le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014 (legge n° 147/2014) per gli atti notificati a decorrere dal 3 marzo 2014 (cadendo festivo il 2 marzo) sono operative le nuove disposizioni sulla mediazione civile.
Gli accertamenti fiscali notificati tramite il servizio postale prima del 3 marzo 2014, ma ricevuti dal destinatario in un data successiva, saranno già soggetti alla nuova normativa.
L’Agenzia delle Entrate ha ordinato agli Uffici come comportarsi nei confronti del contribuente nelle procedure di reclamo mediazione ed anche nei casi di conciliazione.
In particolare ha disposto la possibilità per il contribuente di avvalersi della compensazione tra debiti e crediti verso l’Erario per la definizione della mediazione o della conciliazione postuma al ricorso.
In merito alle cartelle di pagamento emesse per la liquidazione formale e automatica delle dichiarazioni dei redditi è consentito agli uffici l’invio dell’esito della ri-liquidazione mediante avviso di irregolarità contenente le maggiori imposte calcolate e le sanzioni relative ridotte a 1/3 del massimo ossia al 10%.
Legge di Stabilità Direttiva 11/2014 Ade.
Pagando l’accordo di mediazione viene definito l’anno d’imposta oggetto di controllo e presentando apposita istanza di rimborso, si potrà chiedere la restituzione delle imposte versate nell’anno errato.
Nella direttiva viene precisato che il debito verso l’erario, sorto in seguito all’esito positivo della mediazione/conciliazione. e il credito vantato dal contribuente potranno essere compensati, rimanendo ben inteso le sanzioni computate nella misura del 40%. Ma nel caso in cui il credito derivante dalla corretta imputazione temporale dell poste attive e passivi risulti superiore al debito risultante dall’accordo mediativio, l’ufficio potrà proporre al contribuente il rimborso dell’eccedenza nella stessa sede ovvero indicare la data entro la quale in via presuntiva si provvederà alla sua erogazione.
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