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Consultazione gratuita dati catastali: dal 31 marzo canale aperto.

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L’Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale prot. n. 2014/31224 del 4.03.2014, ha comunicato l’attivazione dei servizi di consultazione dei dati catastali dei beni immobili del richiedente mediante il servizio Entratel e Fisconline o presso gli sportelli territoriali.

Il provvedimento emanato il 4 marzo 2014, come sopra individuato ha disciplinato le modalità di consultazione gratuita delle banche dati catastali e ipotecarie per gli immobili intestati al richiedente, anche solo in parte, che potrà essere non solo il proprietario ma anche il titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile medesimo.

Con decorrenza 31 marzo 2014 l’accesso al servizio – in un primo step – sarà consentito solo alle  persone fisiche che siano abilitate alla fruizione dei servizi entratel e fisconline.

Per gli atti catastali la consultazione telematica fornirà le informazioni riguardanti gli immobili di cui il soggetto richiedente risulti intestatario, con controllo del codice fiscale legato all’immobile in interrogazione.

Per ciò che riguarda la consultazione dei registri immobiliari, il Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate, prevede che il servizio di consultazione dei dati catastali e ipotecari fornisca unicamente informazioni relative a formalità meccanizzate di atti riguardanti il soggetto richiedente e gli immobili a quest’ultimo intestati.

Sempre con decorrenza 31 marzo, il provvedimento direttoriale ha previsto anche la richiesta dati presso gli sportelli catastali decentrati, in forma gratuita e in esenzione da tributi, relativi ad immobili di cui all’art. 2 co. 4, estendendo le consultazioni telematiche gratuite anche effettuate presso gli sportelli catastali decentrati; secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell’Agenzia.

Il richiedente persona fisica, per fruire dell’esenzione, al momento della richiesta sarà tenuto ad esibire, il proprio documento di identità o di riconoscimento valido, ex art. 38 co. 3, del DPR 445/2000.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia per le società commerciali e enti non commerciali, onlus e simili l’istanza dovrà essere prodotta dal rappresentante legale dell’ente, cje oltre ad esibire il proprio documento d’identità per l’identificazione personale dovrà documentare anche la sua qualità di rappresentante legale o amministrativo del soggetto giuridico al quale la visura catastale si riferisce; anche mediante auto-dichiarazione sostitutiva.

L’ampliamento dell’accesso diretto e gratuito al Catasto da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili, è stato disposto dall’art. 6 co. 5-quater del DL 16 del 2 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 il quale prevede che l’accesso ai servizi di interrogazione delle banche dati ipotecarie e catastalo  dovrà avvenire in forma gratuita e in esenzione dai tributi. 

Inoltre l’art. 23-quater co. 1, del DL 95/2012  convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto che a decorrere dal primo dicembre 2012, l’Agenzia del territorio fosse incorporata dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al co. 5-quinquies dell’art. 6 del DL 16/2012, con il provvedimento in esame vengono definite le modalità di consultazione informatica (gratuita e in esenzione da imposte) dellebanche dati ipotecaria e catastale da parte dei soggetti abilitati ai servizi Entratel e Fisconline.

Nella prima fase di attuazione la consultazione sarà consentita solo alle persone fisiche; il servizio di consultazione telematica restituirà l’esito solo quando il codice fiscale presente in catasto coincida con quello del titolare dell’abilitazione ai servizi telematici predetti.

In conclusione a decorrere dal 31 marzo 2014, i titolari, proprietari o di altri diritti reali sugli immobili, potranno effettuarne la consultazione tramite:

  • entratel o fisconline;
  • rivolgendosi agli sportello catastali decentrati,

in forma gratuita e esenzione da tributi.

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