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Le srl semplificate possono costituire l’assemblea solo nella sede sociale

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#pinomerola

A rischio nullità le delibere assembleari delle SRL SEMPLIFICATE.

A rischio annullabilità le decisioni di assemblea delle “srl semplificate” quando la riunione non si costituisca nella sede sociale.

Questa è l’interpretazione letterale del 3° comma dell’art. 2463-bis del C.C.  secondo il quale «le clausole inserite nel modello standard delle srl semplificate sono inderogabili» e secondo il 3° comma dell’art. 2479-bis del C.C. che afferma «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale».

Tale norma  è legittima sia per le delibere relative alle assemblee ordinarie che per quelle qualificate, a meno che la riunione  non sia totalitaria, presente l’intero capitale sociale.

Tale problema sorge a causa della rigidità dello statuto standard previsto per le srl semplificate.

In riferimento alla nuova normativa introdotta  dal Decreto Legge n.  76/2013 lo statuto standard delle società a responsabilità limitata semplificate non può essere  modificato in alcun modo ad eccezione – come da parere del Mise n. 6.404 del 15-01-2014 – delle integrazioni occorrenti per l’aderenza dello statuto alla legge notarile in vigore.

Quindi lo statuto standard è intoccabile anche per quanto riguarda l’eventuale previsione di poter indire riunioni assembleari in luoghi diversi dalla sede sociale (che può essere indicata solo nel registro delle imprese mentre nell’atto costitutivo si dovrà solo indicare il comune in cui la società ha stabilito la sede sociale).

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