Il reato tributario di IVA omessa non è cancellato con il pagamento delle rate, che possono solo attenuare la pena.
L’operazione penalmente rilevante di illegittimo vantaggio finanziario a danno dello Stato per IVA omessa, non estingue la pena a carico dell’esecutore, anche quando un terzo debitore effettua il pagamento dell’intero tramite il pignoramento dei propri beni.
Inequivocabili i principi espressi dalla sentenza della Cassazione del 12 febbraio 2014, n. 6635:
In tema di reato tributario per IVA OMESSA, la persistenza del sequestro preventivo sul patrimonio del soggetto che l’ha commesso, non si estingue con la rateazione del debito per iva omessa in sede amministrativa.
Il sequestro è legittimo fino a quando non vengono restituite per intero le somme evase per iva alle casse erariali.
Il rilievo penale dell’azione delittuosa non si estingue con l’accordo stipulato con l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito relativo all’IVA OMESSA, che consegue al reato.
Ma anche se tale accordo non esclude il fumus commissi delicti (ossia la permanenza del reato), può però ridurre il sequestro per l’equivalente.
Potrà essere chiesta quindi la riduzione del sequestro per equivalente in misura corrispondente alla parte del debito restituito a seguito della concessione del pagamento a rate.
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