Nel corso di TELEFISCO del 30 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato quali dovranno essere le movimentazioni dei conti oggetto di comunicazione da parte degli intermediari finanziari, che sono depositari di CONTI SCUDATI.
Nell’invio telematico da parte di banche e altri operatori finanziari, l’Ufficio ha implicitamente chiarito il diverso rapporto tra indagini finanziarie e anagrafe tributaria, distinguendone gli aspetti.
Con tal rilievo quindi gli intermediari finanziari, sono tenuti a comunicare anche le movimentazioni dei conti scudati evidenziando i saldi e le movimentazioni del periodo oggetto di comunicazione.
L’intermediario rimane obbligato alla comunicazione dei conti scudati all’anagrafe tributaria, anche se probabilmente non potranno essere oggetto di indagini finanziarie.
Ai fini delle comunicazioni finanziarie all’anagrafe tributaria non sussiste la segregazione e la riservatezza dei conti scudati.
L’esistenza del conto scudato quindi non potrà essere disconosciuta all’Anagrafe tributaria, ma fatta valere all’Agenzia nel caso di azioni di controllo sulle movimentazioni di tali conti.
Ovviamente l’anonimato è riconosciuto nel momento in cui il titolare effettui il pagamento dell’imposta entro il 16 giugno 2014, diversamente la segregazione e la riservatezza non avrà valore per tutto il 2014 a partire dall’ 1-1-2014. Fatto che l’intermediario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Anagrafe dei conti.
Decade quindi l’anonimato, in maniera retroattiva.
Ciò costituisce il principio secondo il quale le informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria aggiornata dalla banche, occorrono per la formazione delle liste selettive, ma non sono mai consultabili a “prescindere” per gli accertamenti fiscali e finanziari.
fonte il sole 24 ore del 2-2-2014.