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Accordo transattivo: requisiti per l’estinzioso del giudizio tributario.

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#pinomerola

Solo l’esatto adempimento dell’accordo transattivo tra contribuente e ufficio estingue il giudizio tributario dopo il deposito della sentenza. E’ quanto espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 21324 del 2013.

Il giudizio tributario si estingue solo quando il contribuente dimostri – con il possesso di precisa documentazione – l’esatto adempimento dell’atto transattivo sottoscritto con l’Ufficio. L’onere di provare l’adempimento è sempre a carico del contribuente che dovrà dimostrare di aver ottemperato alle condizioni previste nell’accordo transattivo, che nella fattispecie riguardava la restituzione di maggiori imposte rimborsate al contribuente rispetto a quelle spettanti.

La Corte di Cassazione, in riguardo al diritto del contribuente all’estinzione del giudizio – per tempestività ed esattezza dell’adempimento della prestazione oggetto dell’ accordo transattivo (avvenuto tra contribuente e Amministrazione finanziaria finalizzato alla estinzione preventiva del giudizio tributario in corso, per “cessazione della materia del contendere”) deve seguire l’iter automatico previsto dall’ Ufficio come rilasciato al contribuente.

Quando il giudizio è ancora pendente presso le Commissioni di secondo grado, esso si estingue immediatamente con la rinuncia alla prosecuzione del giudizio tributario.

Nel caso specifico la proposta di rinuncia alla continuazione del contenzioso tributario era stata esperita in data 14 gennaio 2013, dopo il deposito della decisione dei giudici tributari regionali.

I giudici togati hanno affermato che in questo caso  il giudizio non si estingueva “non per il ritardo nella comunicazione della proposta di patteggiamento in adesione”  ma sull’ insufficienza di quanto il contribuente avrebbe dovuto versare in ottemperanza allo stesso accordo transattivo in esecuzione dell’ iter automatico previsto dall’art. 11 co. 4, L n. 448-1998, per la determinazione degli interessi dovuti sul rimborso delle imposte indebite.

Difatti il contribuente avevano sottoscritto l’accordo che lo obbligava a produrre “rinunzia formale ai giudizi tributari pendenti” (siglato anche evidentemente dall’Agenzia delle Entrate competente per territorio) allo scopo di dichiarare “la cessazione della materia del contendere”, della quale (rinunzia) poi  l’avvocatura dello stato si preoccupava di inviarla  al giudice   per l’estinzione del giudizio tributario.
 
Ma per la sentenza della Cassazione – qui in disamina – l’estinzione del giudizio presupponeva la PREVENTIVA VERIFICA dell’esatto adempimento PREVISTO NELL’ACCORDO TRANSATTIVO e ne disponeva il diniego.

I GIUDICI DI MERITO, infatti, non possono formulare la domanda di estinzione del giudizio “non tanto per la  tardività della notifica della proposta stessa ( relativa all’avvenuto accordo transattivo)  ma piuttosto  per la carenza della somma versata dal contribuente prevista nell’accordo transattivo e relativa all’adempimento degli obblighi imposti dalla procedura automatizzata di cui all’art. 11  della legge n.  135 del 30 ott. 2001 , per il quale (nel caso specifico l’Agenzia) deve fornire la prova del fallimento dell’accordo dimostrando solo la fonte del diritto che sia legale o contrattuale e il suo termine il pagamento.

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