Pagamento affitti solo tramite mezzi di pagamento diversi dal contante.
L’art. 50 della Legge di stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013 (pubblicata nella G.U. n. 302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87) ha introdotto una norma abbastanza iniqua e inutile: Gli affitti a partire dal 1° gennaio 2014 non si potranno più pagare in contanti neanche per canoni inferiori ai mille euro mensili.
Infatti la nuova norma, in vigore da oggi, recita testualmente:
“all’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti di di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore“.
In deroga al tetto di mille euro ai fini antiriciclaggio per la circolazione del contante introdotta dal dl 201/2011.
Ciò al fine di contrastare l’evasione fiscale nel campo delle locazioni immobiliari.
Da oggi quindi il pagamento degli affitti potrà essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili, come gli assegni bancari o postali, gli assegni circolari non trasferibili, i bonifici, le carte di credito, escludendo i contanti.
Quindi anche gli affitti con canone mensile di 100 euro al mese, dovranno essere corrisposti per bonifico o con altro strumento di pagamento tracciabile.
La riteniamo norma iniqua quando diventa un obbligo, soprattutto per le persone anziane o indigenti, di doversi dotare di un conto corrente anche non essendone formalmente obbligate.