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Scheda carburante senza numero di targa: No a detrazione IVA.

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Detrazione IVA scheda carburante. Se manca il numero di targa del veicolo e la firma del gestore dell’impianto di distribuzione, il contribuente non può beneficiare dell’agevolazione sull’acquisto del carburante prevista dalla L. n. 31 del 1977.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28243 18-12-2013. Per i giudici della C.T.R. il recupero dell’IVA sulla scheda carburante da parte dell’Ufficio era illegittimo nonostante l’incompletezza delle schede carburate utilizzate dalla contribuente.

Precisamente la mancanza sulla scheda carburante sia dell’indicazione del numero di targa del veicolo che della firma del gestore dell’impianto di distribuzione non erano ostativi alla dimostrazione dell’acquisto e dell’utilizzo di carburante nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Contro la decisione del giudice dell’appello ha interposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando la violazione di legge (art. 2 L. 31/77 e D.M. 07.06.1977), che ha trovato accoglienza alla sezione tributaria della Suprema Corte.
Tra le indicazioni necessarie rientra senza dubbio anche quella del numero di targa, che costituisce il principale elemento d’individuazione del veicolo, “come è confermato – si legge in sentenza – dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l’individuazione del veicolo sulla scheda carburante avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice”.

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