Il 27 dicembre 2013 è in scadenza il pagamento dell’acconto IVA 2013: occorre affrettarsi per utilizzare il calcolo analitico dal 1° ottobre o dicembre 2013 al 20 dicembre. Si vocifera aumento dell’acconto storico dell’88%.
Sembra proprio che l’esecutivo voglia ridurre sul lastrico le imprese italiane, se è vero che si aumenta anche l’acconto IVA 2013.
Quindi chi vuole evitare “sorprese” si affretti a chiudere la contabilità al 20 dicembre 2013 e pagare con il metodo analitico per sostenere l’effettivo debito IVA e non quello presunto dal metodo storico dell’88% del dovuto 2012.
Si ricorda che sono obbligati al versamento dell’acconto IVA 2013:
- I contribuenti mensili che effettuano la liquidazione IVA entro il 16 del mese successivo a quello di competenza;
- I contribuenti trimestrali che effettuano la liquidazione IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza.
E’ una determinazione previsionale e quindi sicuramente imprecisa: essa si basa su valutazione presuntive dell’IVA a debito dell’ultimo mese dell’anno 2013 per i contribuenti mensili e del 4° trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali.
- Nel passaggio da mensile a trimestrale si applica il metodo storico previsto nella misura dell’ 88% dell’IVA A DEBITO degli ultimi 3 mesi del 2012.
- Nel passaggio da trimestrale a mensile: si applica il metodo storico previsto nella misura dell’88% dell’IVA A DEBITO dell’ultimo trimestre 2012 diviso per 3.
Il contribuente è obbligato al pagamento dell’acconto IVA 2013 se la somma da corrispondere sia uguale o superiore ad euro 103,29.
Per il pagamento bisogna utilizzare il modello F24 sezione erario con codice tributo 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per i contribuenti con liquidazione trimestrale.
- I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2013 e non hanno effettuato operazioni nei periodi sopra detti;
- I contribuenti mensilizzati o trimestrali che nel 2012 risultavano a credito IVA;
- I contribuenti in regime speciale agricolo (art. 34 DPR 633/72);
- I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento e spettacolo (ex art. 74 c 6 del DPR 633/72);
- I contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato solo operazioni esenti e/o non imponibili AI FINI IVA.
- I contribuenti il cui acconto da versare non sia superiore ad euro 103,29.
Articolo a cura di G.A.Merola – tax consulting.