Le ispezioni e le verifiche fiscali sono regolate dall’art. 33 del D.P.R. IMPOSTE DIRETTE n. 600/73 e dall’art. 52 del D.P.R. IVA n. 633/72.
Sono attivate per riscontrare eventuali evasioni fiscali ( solo per i contribuenti titolari di partita iva).
Parliamo in questo caso di verifiche fiscali effettuate direttamente presso la sede di aziende commerciali ed artigiane o presso quella di studi professionali.
Accertamenti 2009.
I controlli da verifiche fiscali, nell’anno 2009, hanno fatto recuperare allo Stato 9,1 miliardi di euro contro i 6,9 del 2008. La lotta all’evasione si fa sempre più stringente, e di conseguenza i controlli saranno sempre maggiori.
Organi preposti alle verifiche fiscali.
Gli organi preposti ad effettuare le verifiche fiscali sono sia i militari della Guardia di Finanza che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate; questi hanno il potere di bussare alla porta delle imprese senza alcun preavviso. Le norme sopra menzionate danno potere legale (a detti organi deputati ad effettuare le verifiche fiscali) di accedere in azienda, esaminare le scritture contabili, controllare i fatti di gestione che generano costi e ricavi, ed infine, rilevarne elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi. Ciò ai fini di ACCERTAMENTO di eventuale sottrazione di imponibile al FISCO, rispetto ai redditi dichiarati ai fini del pagamento delle imposte dirette e IVA.
E’ inutile dire che quando si è sotto verifiche fiscali, ci sarà sempre qualcosa che non va, sanzionabile e da pagare. Infatti tra i vari codici, leggi e regolamenti qualcosa di irregolare c’è sempre, magari sono piccoli errori formali che vanno sanati, ma con multe abbastanza salate.
Tali preposti possono farsi esibire qualsiasi documento presente in azienda e spesso più che cercare irregolarità nelle scritture contabili, scrutano tra i documenti non ufficiali, tipo agende, rubriche e simili al fine di dimostrare l’eventuale evasione fiscale.
Verifiche fiscali presso l’abitazione privata dell’imprenditore.
Le verifiche fiscali possono essere effettuate anche presso l’abitazione del contribuente, dietro però autorizzazione della Procura. Controlli e verifiche fiscali (in ossequio allo statuto del contribuente) possono durare massimo 30 giorni, prorogabili per altri 30 e possono essere promossi come detto per tutti i titolari di partita iva.
Quanto può scattare il controllo fiscale.
I controlli possono scattare per diverse cause:
- verifiche fiscali d’ufficio in base ad elenchi di tipologie di attività a rischio di evasione;
- a seguito di anormalità riscontrate negli studi di settore presentati o nella ricostruzione delle spese da redditometro;
- in seguito a verifiche fiscali derivanti da controlli incrociati in cui un fornitore dell’attività commerciale o dell’attività professionale sia a sua volta sotto verifica;
- per controllare se i dati indicati negli studi di settore corrispondano ai beni, fatti ed atti presenti in azienda ed in caso di di difformità, ricalcolare la congruità in base al relativo studio di settore, per poi emettere successivamente “avviso di accertamento sintetico” per il recupero di eventuali maggiori imponibili, pretesi dal fisco e calcolate da Gerico. (Ovviamente a tali presunzioni ci si potrà appellare sia in sede giudiziaria che tributaria).
Il contribuente come si può difendere? Certamente non può chiedere che la verifica non venga effettuata, nè ha il diritto di rimandarla in altra data, quindi occorre armarsi solo di tanta pazienza; anche perché, nel periodo di verifica, il lavoro dell’azienda sarà quasi paralizzato.
Affinché le verifiche fiscali possano essere attivate è necessario che sia presente il titolare dell’azienda o dello studio, o suo delegato.
Il primo passo per difendersi è farsi mostrare dai militari il tesserino e l’autorizzazione al controllo firmato dal proprio comandante o dal capo ufficio, questo per non imbattersi in falsi verificatori.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultano le rilevazioni e le ispezioni effettuate, nonchè le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute dallo stesso.
Il contribuente ha diritto al rilascio di una copia di ogni verbale, e nel caso egli stesso o il suo consulente contesti qualche rilievo fatto dai verificatori, è buona norma “pretendere di farla indicare nel verbale” quale ”eccezione sollevata”.
Potrà essere utilizzata successivamente durante l’accertamento con adesione o nel ricorso tributario a seguito della emissione dell’avviso di accertamento derivante dalla verifica.
Il diritto di elevare le contestazioni e farle iscrivere a verbale è previsto dall’art. 12 comma 4 dello statuto del contribuente.
L’ispezionato inoltre può rivolgersi al Garante del contribuente (art.12 comma 6) nel caso in cui ritiene che i verificatori agiscono in modi non conformi alla legge.
Regole pratiche di difesa:
- Evitare di tenere in azienda preventivi, documenti ed ogni altro atto, che sebbene non sia evasione, possa essere invece tal considerato dagli organi verificatori;
- Cercare di essere collaborativi e consegnare ogni documentazione che venga richiesta;
- Nel caso sia necessario opporre osservazioni ai rilievi contestati farli verbalizzare per una difesa successiva;
- Farsi assistere dal commercialista in quanto a conoscenza delle norme che regolano le verifiche e che possono più agevolmente produrre ai verificatori la documentazione richiesta;
- Per i soggetti tenuti a rilevare gli incassi nel registro dei corrispettivi si raccomandata di effettuare le registrazioni giorno per giorno, in quanto ciò è obbligo di legge;
- Per i soggetti obbligati alla tenuta del registratore di cassa, accertarsi di averne fatto la revisione annuale e di avere in azienda il libretto di dotazione oltre alla necessaria attenzione giornaliera per la registrazioni gli incassi (sul registro corrispettivi) come detto giorno per giorno e non farlo settimanalmente. Inoltre verificare di avere istituito il registro di mancato funzionamento del misuratore fiscale.
- Per i soggetti obbligati alla emissione delle ricevute fiscali accertarsi dell’aggiornamento del registro di carico e scarico stampati fiscali, anche se tale annotazione oggi può essere fatta direttamente sul registro acquisti (indicando nelle note il numero prestampato iniziale e finale).
Buon lavoro.
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