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Cassazione: indagini bancarie.

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#pinomerola
Secondo la Corte di cassazione (Ordinanza n. 23873 depositata il 24 novembre 2010 )  il riconoscimento di costi deducibili dalla contabilità aziendale  non documentati (in riferimento alle indagine bancarie) può essere accettato a condizione che il contribuente provi di aver sostenuto effettivamente l’esborso finanziario indicandone il soggetto beneficario.
Nella fattispecie giurisprudenziale, ad un contribuente, a seguito di accertamento induttivo di maggiori imponibili , derivanti da indagini bancarie, i giudici tributari hanno riconosciuto un abbattimento forfetario dei costi aziendali (non sussistendo alcuna prova documentale degli stessi).
Sia la Commissione di primo grado che la Commissione Triburaria Regionale, dando ragione al contribuente, avevano evidenziato che dalle indagini bancarie e dalle movimentazioni complessive bisognava necessariamente dedurre in misura forfetaria quanto corrisposto ai fornitori, ai dipendenti e/o collaboratori ecc. per “non sconfinare in una realtà diversa da quella effettiva”.
Per la Cassazione, invece, con una riduzione forfetaria dell’imponibile accertato sinteticamente, i giudici di merito hanno di fatto superato la presunzione a favore del Fisco in tema di accertamenti bancari con un’altra presunzione a favore del contribuente circa la presumibile ma non provata certezza di aver sostenuti dei costi a fronte di incassi d’impresa determinandoli in maniera forfettaria.
Con l’accogliemento del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, la  Cassazione (dopo che quindi che il contribuente aveva vinto in primo e secondo grado)  emette la sentenza a sfavore del contribuente in quanto questi non può fornire una presunzione a suo favore in contrapposizione ad un’altra presunzione a suo sfavore <> .
   In realtà la norma è precisa: per non vedersi applicare la presunzione di maggiori ricavi, a fronte di prelevamenti bancari il contribuente deve indicare il soggetto beneficiario delle somme che intende dedurre quali costi aziendali e nient’altro è richiesto,  in quanto  sarebbe quasi sempre impossibile fornire altre prove trattandosi in genere di somme in contanti e relative ad acquisti senza fattura.
fonte: Il Sole 24 ore.

1 commento

  1. la sentenza in commento delinea i limiti entro i quali a fronte di indagini bancarie
    possono esseri riconosciuti costi aziendali a seguito di prelevamenti nel
    momento in cui venga provato ed indicato il soggetto ricevente dipendente o fornitore anche se operazioni a nero.

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