#pinomerola
Vi proponiamo un riepilogo delle maggiori novità fiscali vigenti dall’anno 2011:
- Introduzione del redditometro con accertamento sintetico a partire dall’anno 2009. Per approfondimenti…
- Introduzione dello spesometro, che a regime prevede l’obbigo di comunicazione per operazioni singole superiori a 3000,00 (con emissione di fattura) e a 3600,00 (senza obbligo di fatturazione), poste in essere da soggetti IVA sempreché tale operazioni rientrino nell’ambito di applicazione dell’IVA. Per l’anno 2010 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31-10-2011 ma solo per quelle operazioni soggette a fatturazione superiori a 25.000,00 euro. Dal 1-01-2011 e fino al 30-04-2011 la rilevazione e schedatura dovrà essere effettuata solo per le operazioni uguali o superiori a 3000 euro soggette a fatturazione. Successivamente e cioè dal 1-05-2011 l’obbligo entrerà a regime.Per approfondimenti ….
- Dal 01-04-2011 è stato introdotto l’obbligo dell’inversione contabile per la compravendita all’ingrosso di telefonini e componenti per computer e simili. Si ricorda che il reverse charge o inversione contabile prevede la non applicazione dell’IVA sulla fatturazione di tali beni oltre ai subappalti già in vigore. Pertanto essendo operazioni escluse ai sensi dell’art. 17 DPR 633/73 non rientrano nel calcolo del pro-rata per la determinazione del diritto alla detrazione dell’IVA a credito.
- Dal 1-01-2011 non si possono compensare crediti erariali in F24 se contestualmente sussistono in capo al contribuente iscrizioni a ruolo scadute superiori a 1500,00. La sanzione prevista è del 50% del tributo erariale indebitamente utilizzato in compensazione. Si ricorda che tale disposizione riguarda solo i tributi erariali. Ma tale norma ha anche molte note positive. Attenzione quindi alle compensazioni che si vogliamo effettuare su crediti erariali mediante modello F24, occorrerà accertarsi preventivamente se non vi sono iscrizioni a ruolo pendenti presso l’esattoria di cui magari non si è a conoscenza. Per approfondimenti …
- Dal 1-01-2011 il tasso di interesse legale previsto dall’art. 1284 c.c. passa all’1,50%. Attenzione quindi al calcolo del ravvedimento operoso, soprattutto quando l’omesso versamento da sanare è relativo al 2010 e il pagamento viene effettuato nel 2011. In tal caso gli interessi dovranno essere determinati applicando il tasso dell’1% sull’importo dell’omesso versamento, dal giorno della violazione fino al 31-12-2010 e dell’1,50% dal 1-01-2011 fino al giorno del pagamento. Per approfondimenti …
- A seguire dal 1-02-2011 cambiano le sanzioni per il ravvedimento operoso su omessi versamenti e accertamento con adesione e acquiescenza:
- Per i pagamenti da sanare entro 30 giorni dalla scadenza originaria la sanzione aumenta al 3% ( un decimo del 30%);
- Per i pagamenti da sanare oltre i 30 giorni e fino al 30-09 dell’anno successivo a quello della omissione la sanzione aumenta al 3,75% ( un ottavo del 30%);
- Per il pagamento di accertamenti con adesione e acquiescenza la sanzione da 1/4 passa ad 1/3.
- Dal 1-07-2011 gli accertamenti notificati diventano immediatamenti esecutivi decorsi 90 giorni dalla notifica senza iscrizione a ruolo provvisorio.
- Dal 2011 la detrazione del 55% sul risparmio energetico è fruibile in 10 anni e non più in 5 anni.
Potrete scrivere o postare un commento per conoscere l’approfondimento su altre novità di vostro interesse qui non menzionate.
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