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Secondo la Corte di Cassazione, Ordinanza n. 609 del 12-01-2011, è legittima la presunzione dell’Amministrazione secondo la quale la percentuale di ricarico applicata sul prezzo di acquisto della merce per la fissazione del prezzo di vendita, avvenuta in nero, è praticamente uguale a quella applicata per le vendite dichiarate. L’ufficio accertatore può procedere alla ricostruzione dei margini di profitto sulla merce venduta in nero tramite applicazione della media aritmetica calcolata sull’intero volume (dichiarato) di acquisto e vendita di merci.
Fonte Bdc News Il sole 24 ore del 25-1-2011
Come difendersi:
L’onere di provare il contrario e vincere la presunzione del fisco spetta al contribuente, che in tali casi può dimostrare:
- che il ricarico applicato ai singoli prodotti venduti disattende alla presunzione per diversi motivi;
- che nel caso di prezzi imposti dalla casa madre fornitrice dei prodotti in concessione o affiliazione spesso genera dei margini esigui per l’azienda verificata, di molto inferiori rispetto alle medie di settore;
- che in caso di accertamento ai sensi dell’art. 39 lettera d) del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 62 sexies della legge 427/1993, non sussistono “le circostanze gravi, precise e concordanti” che possano far da leva e dare forza all’accertamento .e quindi avvalorare le tesi dell’Ufficio.
- la non sussistenza delle circostanze gravi, precise e concordanti in modo tale da ottenere l’inversione dell’onere della prova che passa a carico dell’Ufficio ,come diverse sentenze si sono orientate in tal senso (citiamo la sentenza n. 22938/2007 che afferna che “l’accertamento di un maggior reddito determinato con l’applicazione delle percentuali di ricarico medie del settore è da solo insufficiente a determinare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”).
In questo caso il contribuente potrebbe provare la media applicata utilizzando la tesi per la quale la ricostruzione del ricarico attraverso medie di settore per aziende del medesimo comparto è di per sè non sufficiente ad accollare la prova esclusivamente a carico del contribuente e smontare nel caso ne abbia diritto un accertamento iniquo.
Rivista Fiscale Web.
Commento di Rivista Fiscale Web.
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