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Proponiamo una sintesi della risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011 emessa dall’Agenzia delle Entrate che chiarisce le condizioni per le quali interviene l’obbligo di apposizione del bollo alle procure speciali e alle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte in calce alle procure di cui all’articolo 63 del D.P.R. 600/1973.
In particolare sono esenti dal bollo le autentiche di firma con le quali il contribuente conferisce procure speciali ad un professionista al fine di rappresentarlo presso l’Amministrazione finanziaria:
- per procedimenti riguardanti la fase dichiarativa ed istruttoria del tributo;
- per la fase di accertamento, riscossione e rimborso dell’obbligazione tributaria ed istanza di adesione;
- più in generale, in tutti i procedimenti che rigarduano l’applicazione di leggi tributarie.
Bisogna ricordare che il negozio di procura è una convenzione di diritto privato con la quale un soggetto, detto rappresentato, conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto detto rappresentante e che tale atto in linea generale sconta l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro; ciò anche per le procure speciali di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973.
La norma però dispone in particolare, le modalità con le quali l’incarico viene conferito al professionista al fine di rappresentare il mandante presso l’Amministrazione finanziaria, ed in particolare essa non SPECIFICA le finalità a cui tale documento è destinato.
Come già detto anche tale documento sarebbe autonomamente soggetto sin dall’origine all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.
La peculiarità da cui scaturisce l’esenzione.
Il legislatore mette in risalto le finalità concrete per il quale l’atto o il documento viene emesso o rilasciato, avendo stabilito nella tabella allegata al D.P.R. 642/1972 (TESTO UNICO IMPOSTA DI BOLLO), alcune specifiche ipotesi di esenzione RELATIVE alla funzione dell’atto medesimo.
In particolare l’articolo 5 esenta in maniera assoluta dall’imposta di bollo gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
In tale disposizione ricadono oltre agli atti e i documenti prodotti nei procedimenti che attengono alla fase di accertamento e riscossione, già espressamente richiamati dalla norma, anche i documenti prodotti nella fase dichiarativa ed istruttoria e nell’ambito di procedure di rimborso.
Con la risoluzione odierna viene riconosciuto quindi un trattamento di favore alle procure speciali di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973 (rappresentanza e assistenza dei contribuenti) e all’articolo 7 del D.Lgs. 218/1997 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione), proprio in considerazione della funzione per cui esse sono poste in essere.
Il rapporto occorrente e necessario tra procura conferita ed autentica della stessa fa in modo che proprio per le finalità evidenziate dall’art. 5 essa possa essere emessa in esenzione dal tributo.
Conclusioni:
In linea generale il conferimento di un mandato a professionista per il quale è occorrente l’autentica di firma, si riferisce ad una procura speciale soggetta a bollo.
Nel caso di specie, come detto contemplato nell’art. 5, quando lo stesso incarico sia conferito al fine di rappresentare il soggetto presso l’Amministrazione finanziaria, l’autentica di firma diviene esente dal bollo.
Fonte: Fisco Oggi.