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Il Codice Civile con gli artt. 2272 e 2308 disciplina il caso in cui, in una società di persone, venga meno la pluralità dei soci e per questo resti un unico socio superstite.
Tale eventualità è causa di scoglimento della società se entro sei mesi dal recesso non venga ricostituita la pluralità dei soci.
La norma prevede che durante il periodo transitorio di 6 mesi dalla data in cui la società è rimasta a socio unico, il socio superstite possa proseguire l’attività sotto la ragione sociale, la partita iva e le autorizzazioni della società medesima. Nell’ipotesi in cui decorsi i sei mesi non si sia ricostituita la pluralità dei soci e lo stesso socio superstite non intenda cessare l’attività si configura una trasformazione impropria della società medesima:
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l’azienda prima costituita in forma societaria diventa impresa individuale, e quindi l’unico socio prosegue in proprio l’attività prima svolta dalla società.
In quest’ultima ipotesi la prosecuzione individuale dell’attività produrrà i seguenti effetti:
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I soci uscenti che abbiano percepito somme a seguito del recesso, dovranno dichiararle, ai sensi dell’art. 47 del T.U.I.R., quali redditi di capitale per la parte residua rispetto al costo di acquisto delle quote o rispetto alla quota di capitale sottoscritta all’atto della costituzione (circolare 54/E del 2002);
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Il socio superstite continuerà l’attività aziendale quale imprenditore indivuale con la produzione di reddito d’impresa e non di partecipazione;
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I beni societari oggetto dell’attività che diventeranno proprietà del socio superstite non formeranno plusvalenze tassabili in capo al medesimo a condizione che questi ne lasci inalterati i valori contabili come imputati alla società;
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF ed IRAP:
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La società sarà tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi Unico Società di Persone fino al giorno in cui era possibile ricostituire la pluralità dei soci ossia fino a quando è intervenuto il suo scioglimento in forza di legge;
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Il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi, sia ai fini IRPEF che IRAP, per il periodo residuo intercorrente dalla data di trasformazione alla fine dell’esercizio.
Quindi ad esempio qualora il socio sia rimasto superstite il 31-10-2009 e alla data del 30-04-2010 non si sia ricostituità la pluralità dei soci, la società è sciolta in pari data OPE LEGIS, senza che sia necessario il passaggio attraverso il procedimento di liquidazione, e come detto ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI, bisognerà produrre l’UNICO SP per la società dal 1-1-2010 al 30-04-2010 e l’UNICO PF per il neo-imprenditore dal 1-05-2010 al 31-12-2010.
Per quanto riguarda la dichiarazione IVA:
Il soggetto tenuto alla dichiarazione ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto è solo il socio superstite, il quale dovrà presentare nella sua dichiarazione IVA, due intercalari o moduli distinti, di cui uno intestato alla società e l’altro all’impresa individuale, i cui dati confluiranno in una unica liquidazione annuale.
Ai fini amministrativi l’ex socio superstite dovrà presentare:
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All’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dallo scioglimento della società, il modello AA9/10 per richiedere la prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale mediante <
> e < >. Si precisa che nel caso in cui il socio superstite era già titolare di ditta individuale dovrà comunicare una variazione dati IVA (con il medesimo modello) in cui aggiunge all’attività già svolta in proprio, il codice ateco 2007 dell’attività societaria in cui subentra e comunque chiedere la cessazione della partita iva societaria. -
Alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dallo scioglimento, la comunicazione di estinzione della società ed il proprio subentro nell’attività. Si precisa che per le attività soggette a Licenza od Autorizzazione comunale occorrerà chiedere al Comune la voltura a proprio nome della licenza o produrre il modello COM in cui nell’apposito quadro si comunica il subentro del socio nell’attività societaria.
In sintesi, quindi, quando uno o più soci recedono dalla società di persone, in modo tale che rimanga un unico “socio superstite” questi ha sei mesi (durante il quale, come detto, può continuare ad operare sotto il nome della società) per decidere cosa fare scegliendo tra tre possibilità:
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Ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi dal momento in cui è rimasto unico socio unico ossia entro sei mesi dall’atto di recesso dei soci uscenti;
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Sciogliere la società;
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Continuare l’attività sotto forma di impresa individuale.
In questo ultimo caso, secondo la conclamata Giurisprudenza, non si da luogo a “trasformazione” nei termini fiscali che conosciamo, ma bensì ad un mero inizio di nuova attività da parte del socio, circostanza confermata anche dall’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che “lo scioglimento della società di persone non dà luogo ad emersione di plusvalenze imponibili in riguardo ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio supersistite continui l’attività e ne mantenga inalterati i valori contabili”.