#pinomerola
Fonte: Risoluzione 19/E del 25-01-2008.
La risoluzione 19/E/2008 è stata diramata dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello proposta da un società (proprietaria di un appartamento all’interno di un condominio). La società chiedeva se il tetto limite pre fruire del beneficio di euro 48.000 sulle parti comuni o condominiali fosse riferito ad ogni singola unità immobiliare o all’intera comunione che nella fattispecie era composto da 10 appartamenti.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha chiarito (con la risoluzione che potrete leggere cliccando sul link sopra), che il tetto massimo di spesa di 48.000 euro, per i lavori su parti comuni di un edificio, si riferisce ad ogni singola abitazione in riparto tra i comproprietari sulla base delle tabelle millesimali.
Il quesito:
Nell’interpello proposto la società istante chiedeva se per il lavori della facciata del cortile e della terrazza dell’edificio, in cui essa era proprietaria di una singola unità immobiliare, il limite massimo di 48.000,00 euro, su cui calcolare la detrazione, si riferiva ad ogni singola unità immobiliare.
L’Agenzia ha confermato che il tetto limite di 48.000 euro è riferito ad ogni singolo appartamento “anche per le spese sostenute per i lavori di manutenzione e ristrutturazione di cui alle lettere b, c, d) dell’art.31 della Legge n.457/78 sulle parti comuni di edifici residenziali sulle singole unità immobiliari”.
Inoltre, sempre in rigurdo ai lavori di ristrutturazioni sulle parti comuni, l’Agenzia a conferma di quanto detto, ha richiamato la Risoluzione n. 206 del 2007 che appunto riteneva che anche in relazione al computo del limite massimo di spesa < < i costi relativi ai lavori sulle parti comuni di un edificio, sono oggetto di autonomo beneficio>>.
Nella conclusione quindi, per i lavori sulle parti condominiali il tetto di 48.000 euro di spesa, su cui calcolare la detrazione del 36%, si riferisce ad ogni singola abitazione e non all’intero condominio.
Nella conclusione quindi, per i lavori sulle parti condominiali il tetto di 48.000 euro di spesa, su cui calcolare la detrazione del 36%, si riferisce ad ogni singola abitazione e non all’intero condominio.
Ovviamente se la singola abitazione ha più proprietari la detrazione dovrà essere ripartita in quota parte tra di essi.
Questo in seguito al Decreto Bersani 2006 che ha cambiato le modalità di fruizione del beneficio che non è più riferito alle persone ma ad ogni singola unità abitativa:
unità abitativa residenziale ———-> limite massimo agevolazione 48.000 euro
parti comuni o condominiali ———-> limite massimo agevol. 48.000 euro x numero appart.
Si ricorda che il beneficio fiscale potrà essere fruito a condizione che il soggetto interessato abbia attivato le procedure previste dal DM 41/1998.
Nota Rivista fiscale web.
Esempio pratico:
un soggetto proprietario di un appartamento posto all’interno di un condominio costituito da 10 appartamenti, inoltra una pratica singola per la ristrutturazione della propria abitazione con agevolazione da calcolare su un tetto massimo di 48.000 euro.
Se poi ad esempio il condominio effettua, prima o dopo, anche lavori di ristrutturazione sulle parti condominiali pari ad euro 480.000 ed inoltra correttamente una pratica autonoma a nome del condominio, il proprietario del singolo appartamento avrà diritto anche alla detrazione sulle spese condominiali, calcolate secondo la tabellla millesimale e corrisposte al condominio per far fronte alle stesse spese comuni senza alcun riferimento al proprio tetto di spesa.
L’amministratore a fine anno certificherà tali spese e il diritto alla detrazione per ogni proprietario, che le potrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi accanto alle proprie.
L’amministratore a fine anno certificherà tali spese e il diritto alla detrazione per ogni proprietario, che le potrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi accanto alle proprie.
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