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Deducibilità degli interessi passivi alla prova del Reddito Operativo Lordo (ROL).

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#pinomerola
Per i soggetti IRES è tempo di verifiche di bilancio, sia in termini di ritorno degli investimenti sia in termini di tassazione degli eventuali utili.

In un momento in cui per le aziende è fondamentale l’utilizzo della leva finanziaria, ci soffermiamo sulla deducibilità degli interessi passivi connessi all’utilizzo di mezzi finanziari di terzi.
In particolare l’art. 96 comma 1 e seguenti del TUIR detta i limiti entro i quali gli interessi passivi sono deducibili fiscalmente nell’anno d’imposta; limiti che operano solo per le imprese industriali e commerciali.

Il comma 1 dell’art. 96 TUIR recita testualmente:

“Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza e’ deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo’ essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta”.

Il disposto fiscale, come avrete notato, è molto particolare in quanto RIDUCE la deducibilità di costi c.d. “inerenti all’attività” (come gli interessi passivi) in rapporto ad un fatto meramente civilistico o aziendale qual’è il Reddito Operativo Lordo o ROL (come puntualizzato esplicitamente dalla circolare A.d.E. 21-04-2009 n.19).

Nello specifico, gli interessi passivi subiti dall’azienda nell’anno d’imposta, al netto di quelli attivi, sono deducibili fiscalmente nel limite del 30% del ROL.

La determinazione del ROL, come disposto dell’art.91 suddetto, scaturisce dalla differenza tra il “Raggruppamento A” del conto economico (Ricavi e proventi attivi in genere) MENO il raggruppamento B (Costi d’esercizio caratteristici) ad eccezione degli ammortamenti e dei costi per il godimento di beni di terzi, che in tal caso non devono essere inclusi nelle spese caratteristiche ai fini dell’applicazione della norma fiscale.

Esempio:
  • una srl nell’anno 2011 ha subito interessi passivi netti per € 100.000;
  • il totale del raggruppamento A del conto economico è di € 400.000;
  • il totale del raggruppamento B del conto economico è di € 150.000;
  • IL ROL è quindi di 250.000 euro.
  • Gli ammortamenti e i leasing sommano ad € 30.000.
  • Base per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi netti: 400.000 – 150.000 – 30.000 = € 220.000.
  • LIMITE DEDUCIBILE DEGLI INTERESSI PASSIVI: 30 % di euro 220.000 = euro 66.000.
  • GLI INTERESSI PASSIVI TOTALI di € 100.000 quindi sono deducibili fiscalmente solo per € 66.000.
E’ chiaro che la deducibilità sarebbe stata totale se il 30% del ROL fosse stato di ammontare uguale o superiore ad  euro 100.000.
LA DIFFERENZA di interessi passivi indeducibile di euro 34.000 SARA’ RIPORTATA NELL’ANNO SUCCESSIVO E SOMMATA AL RAGGRUPPAMENTO A dello Stato Patrimonaile DI QUELL’ANNO (ovviamente solo ai fini dello medesimo calcolo).

Ma che conseguenze potrebbe avere ciò sul bilancio societario?

Nel caso prospettato il risultato d’esercizio da una parte potrebbe riportare una perdita (civilistica) mentre dall’altra invece un reddito FISCALMENTE imponibile, che dopo la registrazione “delle imposte d’esercizio”, farebbe sALIRE ancor di più l’eventual perdita civilistica con necessità (eventuale) di ricostituire il  capitale sociale, qualora detta perdita ecceda di 1/3 il capitale sociale medesimo e non si abbiano riserve disponibili per la copertura della perdita stessa.
Nell’esempio «si pagherà l’IRES anche sui 34.000 euro» con maggiori imposte da esborsare e minor utile civilistco da incassare.

Quindi tale norma potrebbe creare non solo maggiori imposte a carico dell’azienda ma anche problemi in ordine alla stabilità societaria.

Si pensi al caso in cui gli interessi passivi scaturiscono da investimenti, il cui ritorno , in termini di ricavi, è molto dilatato  nel tempo; sebbene sia possibile la riportabilità, all’esercizio successivo, dell’eccedenza di interessi indeducibile. Ciò potrebbe causare problemi proprio nel “sistema azienda” dovendo pagare le imposte su costi effettivamente subiti e che potrebbero scaturire da scelte strategiche e dalla libertà d’impresa.
D’altronde la limitazione di deducibilità, a quanto pare, non deriva da un criterio di equità fiscale, ma è intervenuta contestualmente alla riduzione dell’aliquota IRES dal 33% al 27,50%, e secondo noi a questo punto è stata introdotta solo per non perdere gettito.

Rielaborazione Rfw.


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