#pinomerola
La sentenza in commento emessa in data 11/04/2011 dalla Corte Costituzionale, sezione tributaria, riguarda un contenzioso nato presso la CTP di Palermo inerente il disconimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria e seguito da accertamento, delle agevolazioni IRPEG spettanti alle Cooperative allorquanto queste non presentino la dichiarazione dei redditi.
Il ricorso presentato dalla società cooperativa presso la Ctp di Palermo veniva rigettato.
La stessa successsivamente presentava appello presso la C.T.R. che invece aveva dato ragione alle istanze della contribuente e aveva visto soccombente l’Ufficio.
La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha definitivamente sciolto le riserve:
le cooperative che hanno diritto a sgravi fiscali prima IRPEG adesso IRES, nel caso in cui non presentino la dichiarazione dei redditi non hanno diritto agli stessi sgravi inerenti il minor imponibile su cui calcolare le predette imposte.
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