L’ attività di autoriparazione si suddivide in 4 tipologie diverse:
meccanico-motorista;
carrozzerie;
elettrauto;
gommista.
Inizio dell’attività. SCIA (Segnalazione certificata inizio attività).
Con decorrenzza 31 luglio 2010 anche le nuove imprese che sono soggette al possesso di determinati requisiti professionali, possono iniziare immediatamente l’attività, a partire dalla data di presentazione della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA).
Ciò perchè il titolare o il preposto autocertifica di possedere i requisiti richiesti salvo poi successiva verifica delle autorità competenti.
Ciò significa che il giorno di presentazione della SCIA deve corrispondere al giorno di inizio dell’attività.
La nuova procedura rapida per l’apertura di un’impresa soggetta a requisiti, si applica, in particolare, alle attività di:
installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente di commercio, mediatore immobiliare, mediatore merceologico, mediatore marittimo, spedizioniere.
Le attività di autoriparazioni sono quelle che effettuano interventi di:
- riparazione, sostituzione e modifica di qualsiasi componente anche specifico o complesso di veicoli, compresa l’installazione di nuovi componenti fissi (L.122/92).
Responsabilità.
Adempimenti.
Per l’apertura di una impresa individuale di autoriparazione occorre:
- che il titolare possegga i requisiti ai sensi dell’art. 5 della legge 122/92;
- che venga presentato il modello SCIA presso il Comune in cui avrà sede l’attività;
- che entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA venga inoltrata richiesta di ‘iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane, tenuto presso ogni Camera di Commercio, allegando autocertificazione del titolare che attesti il possesso dei requisiti occorrenti per Legge.
Per l’apertura di ua impresa individuale non artigiana o costituita sotto forma societaria occorre:
- che il titolare o il responsabile tecnico (nominato ai sensi dell’art.7 legge 122/92), posseggano i requisiti richiesti;
- che venga presentato il modello SCIA presso il Comune in cui avrà sede l’attività;
- che entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA venga inoltrata richiesta di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza, allegando autocertificazione del titolare o del responsabile tecnico che attesti il possessso dei requisiti previsti per legge.
Successivamente l’impresa dovrà iscriversi all’INAIL per l’inquadramento del titolare, dell’eventuale responsabile tecnico o di dipendenti.
Responsabile tecnico.
Il titolare dell’impresa può conferire a terzi l’incarico di responsabile tecnico dell’attività e normalmente questo accade quando lo stesso proprietario non possiede i requisiti occorrenti previsti per legge.
La mansione di responsabile tecnico è considerata attività di natura professionale e soggiace ai seguenti obblighi:
- svolgimento diretto ed effettivo dell’attività all’interno dell’azienda di riparazione o auto-riparazione;
- assunzione e svolgimento della qualifica di responsabile tecnico per una sola azienda di riparazione o
auto-riparazione (normalmente meccanica).
Si ricorda che nel caso in cui l’attività di riparazione sia inquadrata come “impresa artigiana” il titolare, sia pur in presenza della nomina di un “responsabile tecnico”, deve possedere obbligatoriamente almeno uno dei requisiti previsti dall’art.7, ossia:
- Cittadinanza italiana o cittadinanza UE, o anche extra-UE purchè vi sia il requisito di reciprocità con lo stesso Stato estero.
- Certificato rilasciato dall’ASL di competenza attestante l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività.
- Possesso dei requisiti di onorabilità come previsto dall’art. 5 della legge 25/1996 (assenza di condanne per reati commessi nell’esercizio dell’attività) e dalla legge 575/1965 (assenza di provvedimenti anti-mafia nei confronti di tutti i soggetti che intervengono nell’impresa).
I requisiti tecnico-professionali che devono possedere il titolare o il responsabile tecnico per l’esercizio dell’attività di autoriparazione sono alternativamente:
- Il superamento della prova di esame che attribuisce la qualifica di meccanico-motorista;
- La frequenza ed il superamento del corso Regionale di natura teorico-pratica come previsto dalla legge 845/78;
- L’esercizio quinquennale dell’attività (quindi nei 5 anni precedenti) quale dipendente di un azienda di autoriparazione, dove per almeno tre anni abbia assunto la qualifica di operario specializzato (ridotto ad un anno nel caso in cui abbia seguito il corso regionale di cui sopra).
- Il conseguimento del diploma di istruzione secondaria o laurea relativo alla materia tecnica del settore;
- L’essere stato titolare, amministratore o socio lavoratore di un azienda di riparazione per almeno 1 anno prima del 14 dicembre 1994.
Giuseppe Merola
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