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Contratto di finanziamento tra società e privato.

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#pinomerola

NORMATIVA E MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO “PRIVATO”

tra società commerciali e privati o altri finanziatori diversi da Banche e Finanziarie.

Operazione di finanziamento consentita da deliberazione CICR/2005.


Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.

IL NOSTRO MODELLO PRECOMPILATO NASCE DA UN ATTO REALE 

Ci riferiamo alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico o acquisizione di finanziamenti, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).

 Ma a tale rigida regola di legge, fa eccezione quanto stabilito dal C.I.C.R., che con deliberazione n. 1058/2005 art. 2 co.2 (perfettamente menzionata nel modello) permette l’acquisizione di finanziamenti anche:

1) Dai soci che abbiano acquisito (nella società da finanziare) partecipazioni da almeno 3 mesi, e che detengano almeno il 2% del capitale sociale. Questi potranno erogare alla società partecipata un «finanziamento in conto socio» purché ciò sia consentito «dallo Statuto sociale». 

2) Da altri soggetti diversi dai precedenti (come nel nostro caso), quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto di finanziamento in cui sia indicato anche «la natura» del prestito. Secondo il CICR, quindi, non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un “terzo”  non socio.

Le condizioni per l’ammissibilità di tale operazione di finanziamento quindi sono due: 1) Il finanziamento sia concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica, 2) E nel contratto sia ben indicata natura e destinazione del prestito.

Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta che recita:

«Non  costituisce  raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso   soci,  dipendenti  o  società  del  gruppo  secondo  le disposizioni della presente delibera; sulla  base  di  trattative  personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento».

Qui vi proponiamo il modello di contratto di finanziamento privato pronto all’uso, estratto da scrittura di finanziamento reale dove una società commerciale ha ricevuto in prestito una somma importante per mettere in atto investimenti immobiliari e precisamente l’acquisto di un’area edificatoria. Quindi operazione di finanziamento lecita in quanto soddisfatte le due condizioni necessarie.
 
Nell’esempio la società finanziata si è impegnata a restituire il finanziamento ricevuto dal terzo privato non socio dopo 18 MESI dalla data di erogazione, ovviamente gravato dagli interessi passivi (da concordare in contratto) A FAVORE del finanziatore.
 
Un modus, una possibilità,  nella fattispecie di una società immobiliare, per realizzare alti guadagni e CREARE IMPORTANTI immobilizzazioni, senza dover passare dal giogo delle banche, ma acquisendo un finanziamento con trattative private. 
 
Tutto cio’ e’ legale e consentito e il debito contratto dovra’  essere registrato in contabilita’ alla voce  “FINANZIAMENTO ACQUISITO DALLA SOCIETA’/SIG. … CON DESTINAZIONE ….“. 
 
 
Attenzione, all’operazione di finanziamento privato occorre conferire data certa. A tale scopo consigliamo, una volta effettuata la sottoscrizione, di contro-inviare (tra le parti) lo stessa scrittura a mezzo piego raccomandato a.r..
 

Se hai bisogno di effettuare tale operazione di finanziamento privato, secondo quanto previsto dalle norme in materia bancaria, fiscale e contabile, senza incorrere in sanzioni , il modello pronto ti sarà strumento utilissimo e garantito.

Fonte: deliberazione C.I.C.R. n. 1058 19/07/2015 e art. 11 lett. g) ultimo periodo T.U.B..

 
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Responsabile del modello: G.Merola commercialista – revisore contabile – contrattualista iscritto all’ODCEC di Sala Consilina al n. 101 A, dal 20-5-2000.

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