Articolo 1, comma 20: Anticipo pensionamento donne .
A partire dal 1/01/2016, restando fermo il disposto vigente in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico e della persistenza dei requisiti per l’ accesso all’indennità pensionistica e agli incrementi in merito alle speranza di vita per le donne dipendenti e per le donne lavoratrice autonome la cui indennità pensionistista è corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle sue forme sostitutive e dalla gestione separata l. 335 il requisito del 60° anno di età per il diritto alla pensione di vecchiaia con il sistema retributivo e misto sono incrementati di un mese.
I requisiti anagrafici sono differiti di ulteriori due mesi dal 1-01-2017, di ulteriori tre mesi dal 1-01-2018, di ulteriori quattro mesi dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo sino al 2027 e di ulteriori tre mesi dal 1° gennaio 2028.
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