Nel tema specifico che riguarda l’esecuzione di rimborsi d’imposta a favore di società già estinte e cancellate dal R.I., e dopo la riforma societaria in ossequio al D.Lgs.to 6/2003, viene a mancare un soggetto rappresentante e legittimato a ricevere il rimborso dovuto alla società estinta.
In tal caso l’Agenzia ritiene che il diritto al rimborso può essere riconosciuto direttamente a ciascun socio, in proporzione alle quote possedute presso la società estinta.
In tal caso ogni socio può chiedere direttamente la sua parte di rimborso o delegare altri soci o terzi per il ricevimento dello stesso.
Gli ex-soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare, nel caso più semplice l’ex liquidatore della società estinta.
Scopri di più da Rivista Fiscale Web
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.