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Con le risposte alle istanze di interpello n. 314 e 315, del 7 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, verificando la possibilità di applicazione alle fattispecie prospettate dagli Istanti dell’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, introdotto dal Decreto Crescita (articolo 11-bis D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019).
In particolare, il comma 2-bis estende il regime di realizzo controllato di cui al comma 2 del citato articolo anche alle ipotesi di conferimento di partecipazioni non di controllo, ma solamente qualificate, con l’obiettivo di favorire le operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta.
Come precisato dalla circolare 33/E/2010 non si tratta di un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma di un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”): le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono quindi valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in deroga al regime ordinario di cui all’articolo 9 Tuir in base al quale la plusvalenza è calcolata come differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse in capo al socio, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.