In sede di rivalutazione di beni strumentali come ad esempio di immobili, in base a possibilità offerte dal legislatore, da ultimo con il D.L. Agosto n. 104/2020, è dovuta l’imposta di rivalutazione.
Se la rivalutazione di un fabbricato strumentale avviene da parte di una società di persone, quale trattamento fiscale va riservato alla riserva da rivalutazione? Si commentano sia l’ipotesi in cui la società di persone sia in contabilità semplificata che in contabilità ordinaria.
Il regime fiscale della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta in capo ad una società di persone dipende dal fatto che questa abbia una contabilità ordinaria oppure una contabilità semplificata.
In linea generale è utile ricordare la definizione delle riserve in sospensione di imposta. Il punto 1.1 della Circolare n. 310/1995 ha chiarito che “i fondi e le riserve in sospensione di imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione”.
In sostanza, le riserve in sospensione sono di default tassate se distribuite ai soci, mentre per le altre ipotesi in cui la sospensione viene meno bisogna valutare il dato normativo che può variare da caso a caso a seconda del tipo di riserva. Ad esempio, le riserve in sospensione di imposta radicale devono essere tassate anche se utilizzate per la copertura delle perdite.