Siamo ormai ai “tempi supplementari” per l’approvazione del testo unico di riforma dello sport, ossia il decreto delegato che trae la sua origine dalla L. 86/2019.
Tale normativa concedeva dodici mesi dalla data di entrata in vigore per l’emanazione dei decreti delegati.
Il termine originario, scaduto quindi lo scorso 31 agosto, è stato in realtà prorogato con la L. 27/2020, il cui articolo 1 comma 3 ha rinviato di tre mesi il termine.
Pertanto il termine finale entro cui il Consiglio dei Ministri dovrà approvare detti decreti è il 30/11/20200.
Siamo, nel frattempo, arrivati alla terza bozza (che non sarà sicuramente l’ultima) che sta circolando tra gli addetti ai lavori.
Evitando di entrare nel merito delle parti di cui è noto che non vi sia, ancora, a livello politico un accordo, affrontiamo un capo del testo che, al momento, non sembra oggetto di rilievi e la cui eventuale approvazione, nel testo attualmente disponibile, sicuramente sarebbe salutata con favore da parte degli operatori.
Infatti sta prendendo forma una piccola “rivoluzione” in particolare sulla natura delle società sportive dilettantistiche.
Gli articoli compresi nel capo IV del titolo II della bozza di Testo unico che, per l’appunto, rubrica “delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” (attualmente dall’articolo 63 al 69 bis) andranno a sostituire la previsione di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002.
La prima novità,