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Gli enti ecclesiastici non sono Onlus di diritto

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#pinomerola

24 Agosto 2020

Per accedere al regime tributario previsto per Organizzazioni senza scopo di lucro devono tenere scritture contabili separate, rispettare i requisiti statutari e l’onere della comunicazione

mano tesa

Ai fini fiscali, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, non sono Onlus di diritto. Tuttavia  possono accedere al regime tributario agevolato di riduzione dell’imposta di registro, applicata in misura fissa, (ma non dalle ipo-catastali) solo nel rispetto di parametri ben definiti, ovvero limitatamente all’esercizio di specifiche attività (articolo 10, comma 1, lettera a), Dlgs n. 469/97) e a condizione che tengano, per tali attività, scritture contabili separate, con osservanza dei requisiti statutari e dei vincoli sostanziali imposti dall’articolo 10, Dlgs n. 460/1997 e con l’onere della corretta e completa compilazione della comunicazione prevista per l’iscrizione nel registro delle Onlus. Lo ha chiarito la Cassazione nelle ordinanze “gemelle” n. 15248 e n. 15249 del 16 luglio scorso.

 
I fatti

Nel 2008 una diocesi ha acquistato beni immobili e ha dichiarato di volerli utilizzare direttamente per la propria attività, invocando in proprio favore il regime agevolativo previsto dall’articolo 22, Dlgs n. 460/1997 e dall’articolo 1,  Tariffa, parte Prima, allegata al Tur, per le Onlus.

 

Non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dal citato articolo, l’ufficio ha emesso un avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni al fine di recuperare anche le imposte di registro e le ipo-catastali, liquidate nelle “normali” misure rispettivamente del 2% e dell’1%, ritenute non oggetto di esenzione ovvero di agevolazione. La diocesi ha impugnato l’avviso contestandone la legittimità per carenza della motivazione e per violazione dell’articolo 1, nota II quater, parte prima, Tariffa allegata al Tur.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e lo ha annullato in quanto non congruamente motivato con riguardo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche non sussistenti al momento dell’emissione del provvedimento,

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