25 Agosto 2020
Non rilevano né la circostanza di voler adibire i locali ristrutturati a residenze dei lavoratori dipendenti (mai realmente provata), né l’intenzione della ricorrente di acquistare l’edificio
Un fabbricato rurale, detenuto in affitto da una società agricola e dalla stessa ristrutturato come abitazione civile, non può essere considerato inerente all’attività d’impresa. Di conseguenza, la società non ha titoli per portare in detrazione l’Iva riguardante i costi sostenuti per i lavori. Lo ha appurato la Cassazione con l’ordinanza n. 15259 del 17 luglio scorso, con la quale ha rigettato il ricorso proposto dalla compagine in ultima istanza.
La società, infatti, dopo aver ricevuto dall’ufficio delle Entrate un avviso di accertamento Iva per l’anno 2009, relativo all’insussistenza del credito che si sarebbe generato in seguito alla accennata ristrutturazione, si era rivolta prima alla Ctp di Perugia, senza ottenere alcun appoggio, poi, alla Ctr dell’Umbria, con lo stesso risultato.
In particolare, la Commissione tributaria regionale ha confermato la statuizione del primo giudice, sulla base del fatto che l’Iva non era detraibile per difetto del requisito dell’inerenza, in quanto la trasformazione di un fabbricato da rurale a civile abitazione, censita catastalmente come A/3, porta inevitabilmente a escludere che l’immobile risultante sia utilizzato per operazioni relative all’attività propria di un’azienda agricola. Oltretutto, essendo il bene in questione detenuto in locazione, nel caso concreto, “solo il proprietario del bene è legittimato a portare in deduzione il costo e detrarre l’Iva relativa alle spese sostenute”, non rilevando né la circostanza di dover adibire i locali ristrutturati a residenze dei lavoratori dipendenti (mai realmente provata), né la volontà della ricorrente di acquistare l’edificio.
Non soddisfatta dai giudizi di merito, la società ha impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione,
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