Istituito con la risoluzione n. 50 del 7 settembre il codice di tributo per versare le ritenute d’acconto non versate dal sostituto d’imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La sospensione del versamento, disposta dall’articolo 19 del dl n. 23/2020, il decreto liquidità, valeva per i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo.
La restituzione degli importi sospesi doveva avvenire entro il 31 luglio ed è stata prorogata dall’articolo 126, comma 2, del dl n. 34 Rilancio. Con il decreto Agosto (articolo 97) le modalità per il pagamento degli importi dovuti è stato di ulteriormente rivisto: il versamento delle ritenute può essere effettuato in un’unica soluzione, nella misura del 50% dell’importo da restituire, entro il 16 settembre 2020, ovvero in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro la stessa data.
Il rimanente 50% potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, con rateizzazione fino a un massimo di 24 rate.
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