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Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell’Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi (comunicato stampa)

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Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell’Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

È aperta sul sito dell’Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi”. Fino a lunedì 14 settembre gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

L’Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura della circolare definitiva. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nella circolare.

I punti della circolare – Viene chiarito che per “mercato regolamentato estero” si deve intendere – oltre che quello riconosciuto dalla CONSOB e quello indicato nell’elenco dell’ESMA – anche ogni “altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico”, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30.

Per quanto riguarda i “sistemi multilaterali di negoziazione”, viene evidenziato che c’è un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali sistemi: entrambi hanno un “regolamento”, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un’Autorità pubblica. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l’esistenza di regole di formazione dei prezzi.

L’esistenza, quindi, di “prezzi ufficiali” è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”. In ciò la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili.

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