Il Catasto nell’atto di riclassamento della rendita catastale di un immobile deve motivarne le ragioni, a pena di nullità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27008 del 2 dicembre 2013, affermando che il catasto nell’attribuire una nuova rendita catastale a un immobile (rispetto a quella indicata dal contribuente al momento dell’accatastamento) deve fornirne adeguate motivazioni a pena di illegittimità.
La rendita catastale, attribuita con stima diretta del contribuente, deriva dal valore assegnato al bene.
Quando il catasto opera una valutazione diversa e aumenta la rendita catastale la mera sua indicazione costituisce il dispositivo dell’atto e non la motivazione, che deve invece essere il presupposto della variazione del classamento a pena di nullità del medesimo atto di variazione d’ufficio della rendita catastale.
NOTA RFW:
Spesso ci si imbatte in riclassamenti dell’Agenzia del Territorio che sono regolarmente notificati al contribuente, il quale può proporre ricorso nel termine di 60 giorni. Altre volte capita addirittura che la rendita catastale venga modificata d’ufficio senza che l’atto sia notificato al proprietario, che dovrà dimostrare di non aver ricevuto alcuna notifica per ottenere la nullità dell’atto.
VI Sez. Cassaz. T. sentenza n. 27008 del 2 dic. 2013.
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