a cura di Giuseppe Merola commercialista in Sapri
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI -AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE DA OPERAZIONI STRAORDINARIE. Ma il maxi-emendamento riapre anche alle rivalutazioni dei soggetti privati.
Nel maxi-emendamento alla legge di Stabilità spunta di nuovo la possibilità, anche per i privati, di rivalutare terreni e partecipazioni detenuti al 1°gennaio 2014, pagando il 4 o il 2% nel solo caso di partecipazioni non qualificate (punto 9 della presente informativa).
LA RIVALUTAZIONE PER LE IMPRESE.
La rivalutazione dei beni e delle partecipazioni trovano la loro convenienza nella intenzione di una futura cessione, per evitare il sorgere di plusvalenze tassabili secondo le ordinarie aliquote IRES/IRPEF/IRAP ma pagando invece una imposta sostitutiva di molto inferiore al prelievo ordinario.
1) RISPARMIO DI IMPOSTA PER CHI ACCEDE ALLA RIVALUTAZIONE.
Il risparmio d”imposta sarà notevole se si considera che “la nuova rivalutazione” dei beni aziendali (compresi i fabbricati ma esclusi gli immobili merce) prevede il pagamento di una imposta sostitutiva pari:
- al 16% del valore aggiornato dei beni ammortizzabili calcolato sulla differenza tra il nuovo valore e il valore iscritto in bilancio al 31-12-2012;
- al 12% per i cespiti non ammortizzabili e i terreni;
- al 4% per le partecipazioni qualificate e il 2% per quelle non qualificate (ossia per le quote uguali o inferiori al 2% del capitale sociale).
La nuova rivalutazione sarà possibile per i beni e le partecipazioni detenute al 31-12-2012.
In pratica è stata riproposta la legge n. 342 del 2000 e successive modificazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento dell”imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei beni immobili (escluse le aree fabbricabili e gli immobili-merce) di proprietà delle società di persone, delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano gli Ias; secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.L. 185/2008, conv. con modif. nella Legge n. 2/2009.
2. RATEAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DA RIVALUTAZIONE.
Per quanto riguarda la rateazione dell”imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione la norma contenuta nell’art. 15 del DL. 185/2008 prevede il versamento:
- in unica soluzione;
- o in tre rate con cadenza annuale.
La prima o unica rata andrà versata nei termini previsti per i pagamenti delle imposte derivanti da UNICO, a partire dalla prima scadenza successiva all”esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione ( se questa è effettuata nel 2013 la prima rata dovrà essere pagata entro il 16 giugno 2014).
L”art. 6 co. 6 e segg. del ddl. Stabilità 2014, ha riattivato in pratica la stessa norma riguardante la rivalutazione dei beni d”impresa, già applicata fino al 30 giugno 2010, che consentiva la rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni possedute.
3. RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE.
Il maggior valore dei beni rivalutati, sarà fiscalmente riconosciuto a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione.
Potranno accedere alla rivalutazione le società di capitali e tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria.
IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA.
Per coloro che adottano la contabilità semplificata la rivalutazione sarà possibile esclusivamente per i beni iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili e acquisiti al 31/12/2012. In tal caso la rivalutazione “va esposta in un prospetto bollato e vidimato” che dovrà contenere i dati del costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata.
4. BENI RIVALUTABILI.
La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell”esercizio successivo a quello in corso al 31-12-2012.
Trattandosi ad esempio di impresa con esercizio coincidente con l”anno solare, la rivalutazione andrà effettuata nel bilancio relativo all”anno 2013 in relazione ai soli beni iscritti al 31 dicembre 2012.
I maggiori valori delle poste rivalutate sono fiscalmente riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione. Pertanto la deduzione dei maggiori ammortamenti saranno possibile a partire dall”esercizio 2016.
5. CALCOLO RIVALUTAZIONE BENI D”IMPRESA ED ESCLUSIONI.
L”incremento di valore relativo al bene rivalutato sarà fruibile dal momento del versamento dell” imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili (e i terreni) calcolata sull’ eccedenza derivante dalla rivalutazione.
6. RIVALUTAZIONE POSSIBILE PER UN CATEGORIA DI BENI.
Le disposizioni, come previste nella l. di stabilità 2014, prevedono la possibilità della rivalutazione per tutti i beni d’ impresa e partecipazioni iscritte in bilancio con la sola esclusione:
- degli immobili merce;
- dell”avviamento;
- degli oneri pluriennali come le spese di costituzione;
- dei crediti;
- e si ritiene delle rimanenze di merci.
La rivalutazione, come indicato nella circolare 18/E/2006, potrà essere effettuata solo per categorie omogenee di beni; e non per il singolo bene.
Le categorie omogenee vanno raggruppate sulla base delle aliquote di ammortamento previste per i cespiti oggetto di rivalutazione.
Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione, potrà anche essere affrancato (e quindi reso disponibile) attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 10% del saldo stesso.
7. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
Come detto sopra è stata anche riproposta la rivalutazione delle partecipazioni societarie, con rideterminazione del valore di acquisto, esclusivamente per le partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2014.
8. AFFRANCAMENTO MAGGIORI VALORI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE.
E’ stata infine prevista – a regime – la possibilità ex art. 23 commi 12,13,14 e 15 dell”affrancamento dei maggiori valori riscontrati in relazione ad operazioni straordinarie, purché tali valori siano iscritti autonomamente nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, oltre ad altre attività immateriali.
L”estensione di tale affrancamento (anche per l”acquisizione di aziende con modalità diverse da quelle tradizionali) ha voluto eliminare la penalizzazione a carico di quelle compagini di gruppo che non iscrivono la singola acquisizione nel bilancio individuale della società, bensì nel bilancio consolidato di gruppo.
Tale facoltà di affrancamento è disposta “in maniera permanente” per le fusioni, scissioni, e conferimenti d”azienda ai sensi dell”art. 176 co. 2-ter del TUIR e dall”art. 15 commi da 10 a 12 del DL 185/2000.
9. RIVALUTAZIONE DEI PRIVATI: NOVITA’ NEL MAXI-EMENDAMENTO AL DDL STABILITA’.
Nel maxi-emendamento alla legge di stabilità è stata prevista anche i privati la possibilità di accedere alla rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Il maxi-emendamento prevede infatti anche per i soggetti non esercenti attività di impresa, la possibilità di rivalutare le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti alla data del 1°gennaio 2014, pagando il 4% o il 2% per le partecipazioni non qualificate.