PER i DURC che riportano nella scadenza una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, vi è la proroga di validità fino al 15 giugno 2020.
Questa è l’ultima e definitiva pietra su cui si chiude il capitolo del Documento di Regolarità contributiva prorogato dalla legge di conversione del dl. 18 fino a 90 giorni dalla cessazione dello Stato di Emergenza, dove si legge testualmente ” all’articolo 1, Allegato (parte 2), aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
La Scadenza dei DURC CON VALIDITA’ DAL 31 GENNAIO AL 15 APRILE 2020 è ritornata al 15 giugno 2020, in forza del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che all’art. 81, co. 1, ha modificato in tema di DURC il comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo alla fine del medesimo periodo la frase: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
QUESTA AD OGGI 8 GIUGNO E’ LA SITUAZIONE DURC.
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